Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34796/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale relativa alla società "CIEM Costruzioni Impianti Elettrostrumenti Meccanici s.r.l.". Denuncia: 1) violazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 per mancata formulazione/trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel giudizio d'appello (giudizio cartolare), con consequente nullità; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme processuali (artt. 192 e 546 c.p.p.) e delle norme fallimentari (artt. 216 e 223 legge fall.) per presunta lacunosità della motivazione rispetto alle censure d'appello; 3) mancata prova dell'elemento soggettivo del reato, con critica alla motivazione della Corte di appello che avrebbe dedotto l'intenzionalità dal solo fatto materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non vi è stata una mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale ma la loro mancata formulazione; la giurisprudenza prevalente ritiene che nei giudizi d'appello in forma cartolare la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero non determini nullità e, comunque, anche seguendo l'orientamento contrario il ricorrente non avrebbe interesse a dedurre il vizio. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato specificamente quali rilievi la Corte territoriale non abbia esaminato; la Cassazione conferma che il giudice del gravame non è tenuto a discutere dettagliatamente ogni deduzione quando la valutazione complessiva è logica e adeguata. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per genericità; la Corte di appello ha invece motivato adeguatamente l'elemento soggettivo, richiamando il numero e la gravità delle irregolarità e la tecnica "a macchia di leopardo" finalizzata a nascondere i cospicui compensi percepiti dall'amministratore quando la società era già insolvente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, decreto-legge n. 137 del 28/10/2020

    La mancata formulazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel giudizio d'appello in forma cartolare non comporta, secondo la giurisprudenza prevalente, nullità del procedimento; inoltre, ove si segua l'orientamento che la ritiene nullità a regime intermedio, il vizio non è deducibile dalla difesa se manca interesse all'osservanza della disposizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla motivazione: la Corte sottolinea che le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili se non indicano punti specifici e la motivazione del giudice d'appello può essere globale purché logica e adeguata.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Usato nel contesto della deduzione di vizio di motivazione in appello; la Cassazione conferma i limiti delle censure generiche ai sensi delle norme sul procedimento di devoluzione in cassazione.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata nell'ambito dei reati fallimentari: la Corte di merito ha interpretato le irregolarità contabili e la sottrazione di scritture come atti coerenti con l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata unitamente alle altre disposizioni fallimentari per qualificare le condotte contestate come rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta; la motivazione territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla base della tecnica "a macchia di leopardo" nelle cancellazioni/occlusioni delle scritture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi d'appello celebrati in forma cartolare, la mancata formulazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero di norma non determina nullità del procedimento, salvo specifiche circostanze; l'eccezione processuale deve quindi essere valutata alla luce della giurisprudenza prevalente.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: deduzioni generiche e senza indicazione puntuale dei profili in cui la motivazione sarebbe carente o contraddittoria sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a discutere minuziosamente ogni singola deduzione difensiva quando la valutazione complessiva degli elementi probatori è logica, coerente e mostra di avere considerato i fatti decisivi; deduzioni incompatibili con la ricostruzione adottata si considerano implicitamente respinte.
  • In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento soggettivo può essere desunto dal complesso di irregolarità contabili e da comportamenti sistematici volti a ostacolare la ricostruzione del patrimonio (es. cancellazioni selettive, "tecnica a macchia di leopardo").
  • Quando si impugna una decisione per vizi formali collegati a norme emergenziali (es. art. 23-bis d.l. 137/2020), occorre valutare se il vizio sia effettivamente rilevante e se la parte abbia interesse a farlo valere; altrimenti la doglianza rischia di essere respinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.