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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23141/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l'erroneo riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. (non contestata e non sussistente nei fatti) e, soprattutto, l'illegittimità del procedimento per mancanza della querela prevista dall'art. 625, comma 3 c.p. Poiché la querela non risultava essere stata presentata, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iungano Nicola era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di impossessamento di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete comunale (collegamento a un lampione con cavo), con contestazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.; in sede di merito i giudici avevano inoltre ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. Nonostante il ricorrente avesse censurato la riqualificazione e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte di Cassazione ha rilevato che l'aggravante 7-bis non era stata contestata nell'imputazione e che, comunque, non ricorrevano i presupposti fattuali per il suo riconoscimento (essa richiede il furto di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia). Inoltre, alla luce dell'imputazione originaria (con solo la n.2), il reato risultava procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 625, comma 3 c.p. (modificato dalle norme legislative richiamate); non risultando dagli atti che fosse stata proposta querela, la Corte ha annullato la sentenza per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Riferimento al reato di furto ed alla qualificazione generale del fatto come impossessamento di energia; usato come norma base per la contestazione dell'accusa principale.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante originariamente contestata in imputazione: comma n.2 (danno o altro elemento aggravante specifico nella fattispecie). La fattispecie concreta era stata ritenuta sussistente dai giudici di merito rispetto all'allaccio abusivo alla rete.

  • art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.

    Aggravante che aggraverebbe il furto se commesso su "componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia". La Corte ha ritenuto che tale aggravante non fosse stata contestata nell'imputazione e, comunque, non potesse ricorrere nella fattispecie perché non vi era sottrazione di parti di infrastruttura (la norma mira a reprimere furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture).

  • art. 625, comma 3 c.p.

    Stabilisce che, in presenza di certe qualificazioni (come nella formulazione risultante dalle modifiche legislative richiamate), il reato è procedibile a querela di parte. La Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina all'imputazione originaria (limitata alla n.2) e, in mancanza di querela, ha dichiarato il difetto di procedibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità evocata dal ricorrente (es.: estinzione del reato per particolare tenuità o esecuzione di atti riparatori). La Corte di Cassazione non ha riconosciuto la sua applicazione nel passaggio decisivo perché ha prima accertato l'assenza della querela e l'erronea qualificazione dell'aggravante; pertanto la questione non è stata determinante per la decisione di annullamento.

  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato in relazione alla modifica normativa che ha inciso sulla procedibilità (introduzione/ridefinizione di modalità procedurali che hanno influito sul regime di querela). La Corte ha menzionato tale intervento legislativo per spiegare la nuova operatività dell'art. 625, comma 3 c.p.

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    Richiamato per la proroga/entrata in vigore delle modifiche normative menzionate; la Corte ha considerato la tempistica normativa per stabilire quale regime di procedibilità fosse applicabile al fatto.

Massime di principio

  • Non è ammesso riconoscere in sentenza aggravanti non contestate nell'imputazione, salvo che la nuova qualificazione sia adeguatamente contestata e motivata; l'aggravante deve essere specificamente contestata e provata.
  • L'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. richiede la sottrazione di componenti (es. materiali metallici) ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia: il semplice allaccio abusivo alla rete per l'uso di energia non basta a farla ricorrere.
  • Se la fattispecie contestata nella imputazione è procedibile a querela (per effetto di modifiche normative), l'assenza della querela comporta il difetto di procedibilità e l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
  • Il necessario inquadramento giuridico del fatto deve essere coerente con l'imputazione: una riqualificazione estensiva che cambi il regime di procedibilità può determinare la nullità o l'annullamento se priva della necessaria base accusatoria.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di errori di qualificazione rilevanti o di mancanza di querela quando richiesta, può annullare la sentenza senza rinvio se il difetto incide sulla procedibilità del reato.

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