Cassazione Penale, Sentenza n. 22007/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca della sospensione condizionale della pena (condanna per reati edilizi) per inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo la violazione dell'art. 172, comma 5, c.p.: sostiene che il dies a quo della prescrizione della pena (e, di riflesso, di quella pecuniaria ex art. 173 c.p.) debba decorrere dal 29 gennaio 2015, ossia dal momento in cui sono per legge maturate le condizioni che hanno reso eseguibile la pena (termine di 60 giorni dalla passata in giudicato per procedere alla demolizione), e non dalla data di adozione del provvedimento di revoca della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Velletri e ha rinviato al medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, perché riesamini la questione applicando i principi affermati: il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto eseguire la demolizione (cioè dal giorno in cui la condizione si è verificata), e non dal momento in cui viene emesso il provvedimento di revoca. La Corte ha altresì chiarito che l'ordine di demolizione nei reati edilizi ha natura di sanzione amministrativa reale e ripristinatoria (non punibile ai sensi dell'art. 7 CEDU), e ha disposto che il giudice dell'esecuzione verifichi eventuali cause ostative all'estinzione della pena ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p., non valutate nel precedente giudizio per ritenuta tardività della memoria difensiva.
Norme richiamate
"giorno in cui [...] la condizione si è verificata"
Il termine di prescrizione della pena, quando la pena è divenuta eseguibile in conseguenza del verificarsi di una condizione (es. inadempimento dell'obbligo di demolizione), decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto adempiere: ossia dal momento in cui si è realizzato l'evento che rende eseguibile la pena e non dalla data del provvedimento di revoca.
La decorrenza della prescrizione pecuniaria è collegata a quella della pena detentiva; pertanto, se la pena detentiva si considera prescritta per le regole di cui all'art. 172, anche gli effetti pecuniari vanno valutati di conseguenza.
art. 3 Cost.
Richiamato per il principio di ragionevolezza nell'esecuzione delle pene: la normativa sulla prescrizione deve evitare che l'esecuzione della pena sia rimandata indefinitamente per inerzia degli organi.
art. 27, secondo comma, Cost.
Richiamato per la finalità di tempestività ed effettività dell'esecuzione della pena in relazione alla funzione rieducativa: l'esecuzione non può essere irragionevolmente differita.
art. 7 CEDU
La Corte ha richiamato la giurisprudenza (anche CEDU, Longo c. Italia) per affermare che l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria/amministrativa e non costituisce 'pena' ai sensi dell'art. 7 CEDU, quindi non è soggetto al regime di prescrizione delle sanzioni penali come se fosse una pena.
Giurisprudenza interna citata (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018; Sez. 3, n. 25919 del 30/04/2025) e Corte EDU (Longo c. Italia, 12/09/2024)
La giurisprudenza è stata usata a supporto del principio secondo cui la decorrenza della prescrizione si collega al fatto oggettivo che rende eseguibile la pena e per affermare la natura non-penale dell'ordine di demolizione nei reati edilizi.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena viene revocata per inadempimento di una condizione (es. ordine di demolizione), il dies a quo della prescrizione della pena è il momento in cui la condizione si è concretamente verificata (ossia il giorno successivo al termine entro cui l'interessato avrebbe potuto adempiere), non la data in cui viene formalmente adottato il provvedimento di revoca.
- L'ordine di demolizione nei reati edilizi è qualificato come sanzione amministrativa reale e ripristinatoria: non è 'pena' ai sensi dell'art. 7 CEDU, quindi va trattato separatamente rispetto alle sanzioni penali quando si calcolano termini di prescrizione.
- Il giudice dell'esecuzione che procede dopo annullamento in Cassazione deve verificare espressamente l'eventuale sussistenza di cause ostative all'estinzione della pena (artt. 172 e 173 c.p.) e non tralasciare eccezioni rilevanti per motivi formali come la presunta tardività di memorie difensive.
- Le amministrazioni e gli organi dell'esecuzione non possono far dipendere l'inizio della prescrizione dalla loro inerzia: la certezza dei rapporti giuridici richiede che la prescrizione segua l'evento oggettivo che rende eseguibile la pena.
- In casi analoghi la difesa deve contestare tempestivamente le questioni di prescrizione e documentare la data in cui la condizione è divenuta verificata per ottenere l'estinzione della pena, se dovuta.
- Se la pena o i suoi effetti sono subordinati all'esecuzione di misure di natura amministrativa, occorre distinguere con attenzione la natura della misura (penale vs. amministrativa) perché ciò incide sul regime di prescrizione e sui rimedi disponibili.
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