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Sentenza

Sentenza n. 8950/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 31/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 31 ottobre 2025 diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nell'epigrafe l'istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti; nella parte motiva la domanda è invece descritta come relativa a un visto per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La fissazione dell'appuntamento ha infatti attivato il procedimento amministrativo e ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Non è stata esaminata nel merito l'eventuale illegittimità originaria del silenzio né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e la richiesta di condanna a provvedere, con eventuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto; il giudice non ne esamina specificamente l'interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo durante il processo fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di provvedere; il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento per il rilascio di un visto non comporta, di per sé, una decisione sul merito della domanda di visto, ma elimina soltanto l'interesse alla condanna dell'amministrazione ad avviare o proseguire il procedimento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione si inserisce in un contesto caratterizzato da un elevatissimo numero di richieste e dalla complessità dell'iter amministrativo previsto per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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