Cassazione Penale, Ordinanza n. 34976/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale della sottoscrizione. L'atto era stato proposto personalmente dall'imputato e sottoscritto da lui con firma autenticata dal difensore; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 613 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. La censura, quindi, non è stata esaminata nel merito perché l'impugnazione era proposta in forma non conforme ai requisiti di legge.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente, neppure se autenticata da un avvocato cassazionista.
La novella è richiamata come fonte della disciplina applicabile al caso, poiché il ricorso è stato proposto dopo la sua entrata in vigore.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e iscritto nell'albo speciale.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato cassazionista non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato, poiché l'atto di impugnazione conserva natura personale.
- La sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non equivale alla sottoscrizione del ricorso e non gli attribuisce la titolarità dell'atto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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