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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38372/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di riciclaggio di un ciclomotore (fatto del 11 luglio 2011) e aveva rideterminato la pena. I motivi di ricorso erano: (1) nullità della sentenza per omessa/notifica errata (le comunicazioni della requisitoria del P.G. e il verbale di differimento dell'udienza del 25/11/2020 erano state inviate tramite PEC all'avv. Schilirò, difensore di fiducia poi deceduto, e non all'avv. Rando nominata difensore di ufficio, con conseguente non ricezione); (2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti rispetto all'art. 648-bis c.p. (si censurava che l'apposizione del targhino intestato allo zio non avrebbe impedito l'identificazione dell'origine delittuosa del ciclomotore e dunque non integrerebbe il riciclaggio); (3) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e mancata valutazione di ipotesi alternative più favorevoli; (4) estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che le comunicazioni (verbale di rinvio e conclusioni scritte del P.G.) erano state notificate per PEC al difensore deceduto e non al difensore di ufficio effettivamente nominato, con la conseguente violazione dei diritti di assistenza e difesa dell'imputata. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza entrare nel merito dei restanti motivi (i n. 2 e 3 sono stati dichiarati assorbiti). L'istanza di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata poiché il reato di riciclaggio si prescrive in 15 anni e non era estinto alla data indicata. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • articolo 648-bis codice penale

    La norma è stata contestata dalla difesa come erroneamente applicata in primo grado (si sosteneva che l'apposizione del targhino non integrasse riciclaggio). La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito l'interpretazione della norma perché ha annullato la sentenza per vizio procedurale; dunque nessuna decisione di merito sulla corretta applicazione dell'art. 648-bis è stata resa.

  • articolo 23-bis (della legge/decreto n. 137/2020) indicato nel dispositivo

    Nel provvedimento si fa riferimento al fatto che la corte aveva trattato il procedimento anche in ragione delle disposizioni emergenziali (art. 23-bis) ma la mancata notifica al difensore di ufficio delle date e delle conclusioni del P.G. ha reso invalido il giudizio celebrato in quella udienza; la norma procedurale d'emergenza non può supplire alla violazione del diritto alla difesa determinata da omessa comunicazione.

  • riferimento alla prescrizione del reato

    La Corte osserva che il reato di riciclaggio si prescrive in 15 anni e, alla luce della data del fatto indicata nel capo d'imputazione, la prescrizione non era intervenuta; pertanto la domanda di estinzione per prescrizione è manifestamente infondata.

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali deve raggiungere il difensore effettivamente incaricato: la notifica inviata al difensore precedente e deceduto non vale a informare la parte e può determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • La mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e dell'avviso di rinvio dell'udienza pregiudica il contraddittorio e può comportare l'annullamento del giudizio, anche se la trattazione avviene con strumenti procedurali speciali (es. norme emergenziali).
  • Quando una nullità procedurale viene riconosciuta, i profili di merito (come l'integrazione del reato di riciclaggio o la valutazione delle prove) restano assorbiti e saranno nuovamente esaminati nel nuovo giudizio.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica della condotta (es. se sussiste il reato di riciclaggio ex art. 648-bis) richiedono valutazione fattuale e probatoria: la mera circostanza che un bene sia intestato a un terzo non determina automaticamente l'esclusione o l'inclusione del reato senza valutazione del contesto probatorio.
  • Le doglianze circa la prescrizione richiedono un calcolo preciso dei termini comprensivo delle eventuali sospensioni e interruzioni del corso della prescrizione; non può essere dichiarata la prescrizione se il termine legale non è decorso alla data rilevante.

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