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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18081/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accolla impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000. Sollevava quattro motivi: (1) vizio di manifesta illogicità e travisamento della prova perché avrebbe effettivamente prodotto la documentazione contabile (sostenendo di averla esibita alla Guardia di Finanza il 14/04/2021) ma tale produzione non sarebbe stata acquisita agli atti; (2) errata applicazione dell'art. 10 D.lgs. 74/2000 con contestuale assenza del dolo, essendo state prodotte altre annualità e non la sola documentazione 2010; (3) mancata applicazione dell'art. 531 c.p.p. per sopravvenuta prescrizione intervenuta nel gennaio 2021; (4) omessa motivazione sulla prescrizione nonostante specifiche note difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o generici i motivi: non è stata fornita allegazione utile a dimostrare il concreto travisamento della prova o la produzione comprovata della documentazione contestata; il reato di occultamento della documentazione contabile è configurato come reato permanente, perfezionandosi al momento in cui la documentazione è sottratta alla verifica e perdurando finché non viene resa disponibile agli organi accertatori, e i giudici avevano valutato coerentemente elementi quali la qualità di evasore fiscale del ricorrente dal 2007 e l'assenza della contabilità 2010 anche presso il professionista custode; le censure sulla prescrizione erano generiche e la normativa modificativa (legge di conversione 148/2011) posticipa la maturazione della prescrizione al 12/02/2023 per i fatti successivi al 17/09/2011, quindi la tesi della prescrizione maturata nel gennaio 2021 è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 10

    L'occultamento o la mancata esibizione della documentazione contabile è valutata come reato permanente: si perfeziona quando la documentazione è sottratta alla verifica e perdura fino al momento in cui gli organi accertatori la richiedono e la ottengono; la condotta è integrata anche dall'omessa tenuta/diffusione della documentazione verso il custode professionale e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 531

    Richiamato dalla difesa per la dichiarazione di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di un calcolo puntuale della prescrizione, per cui non sussiste omessa pronuncia sul punto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 619, comma 1

    La Corte ricorda che l'eventuale carenza motivazionale non è fonte di vizio quando la decisione in diritto sia corretta e la valutazione delle parti sia infondata; il giudice può correggere la motivazione se la decisione in diritto è corretta.

  • Legge di conversione 148/2011

    La modifica ha aumentato di un terzo il termine di prescrizione per i reati tributari commessi dopo l'entrata in vigore (fatti successivi al 17/09/2011); applicata dalla Corte per escludere la maturazione della prescrizione nel periodo invocato dal ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma equitativa a carico del ricorrente per la Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non fosse proposto con colpa grave e ha comunque disposto il versamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • Il reato di occultamento o mancata esibizione della contabilità è permanente: si considera consumato quando la documentazione è sottratta alla verifica e perdura finché non viene resa disponibile agli organi accertatori.
  • La mera allegazione verbale di aver esibito documenti agli investigatori non sostituisce la prova documentale: chi deduce la produzione extra-ufficiale deve fornire elementi concreti (attestazioni, ricevute, acquisizioni) per fondare un motivo di gravame.
  • Le censure sulla prescrizione devono contenere un calcolo puntuale e riferimenti specifici alle norme che incidono sui termini (es. modifiche legislative che aumentano la durata): le deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Se l'argomentazione difensiva è manifestamente infondata, la mancata pronuncia motivata del giudice su quella specifica tesi non costituisce automaticamente vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
  • In cassazione l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di norme costituzionali e di prudente valutazione, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende anche se non si ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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