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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02047/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la fornitura e posa delle strutture di copertura e del manto di un palaghiaccio. L'appaltatrice ha chiesto il pagamento del saldo del corrispettivo residuo; la committente ha resistito eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo l'esistenza di un foro esclusivo di Catania, e ha inoltre dedotto vizi e difformità dell'opera, chiedendo anche il risarcimento del maggior danno da ritardo. In cassazione la committente ha articolato sette motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale e sull'interpretazione contrattuale, per avere negato l'esclusività del foro di Catania; 2) omessa pronuncia sulla mancata ammissione di CTU e sulle critiche alla sentenza di primo grado circa la genericità delle difese; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere valorizzato un certificato di esecuzione lavori sottoscritto da soggetto non legittimato; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla provenienza del certificato e alla specificità delle contestazioni; 5) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sulla motivazione per il mancato espletamento della CTU; 6) violazione dell'art. 184 c.p.c. ante riforma, per avere ritenuto tardive le memorie e le produzioni documentali con cui erano stati introdotti la denuncia dei vizi e le perizie di parte; 7) violazione di norme sul giudicato interno, per la medesima tardività. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la clausola contrattuale che devolve le controversie al foro di Catania non esprimeva in modo inequivoco l'esclusività del foro. Ha invece accolto il sesto motivo, ritenendo erronea la qualificazione di tardività delle produzioni effettuate ai sensi dell'art. 184 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, e ha inoltre osservato che la perizia di parte è una mera allegazione difensiva, non soggetta a preclusioni, producibile anche in appello. L'accoglimento del sesto motivo ha assorbito gli altri motivi, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il sesto motivo del ricorso, ha rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardive le produzioni documentali e la perizia di parte, applicando in modo non corretto l'art. 184 c.p.c. ante riforma e trascurando la natura di mera allegazione difensiva della perizia di parte.

Norme richiamate

  • artt. 28 e 29 c.p.c.

    richiamati per la dedotta incompetenza territoriale e per la verifica dell'eventuale foro convenzionale esclusivo o facoltativo.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione del contratto ai fini della qualificazione della clausola di foro.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato nel ricorso, senza che dalla decisione emerga un autonomo rilievo decisivo della norma.

  • art. 1398 c.c.

    richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel merito della decisione.

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel ricorso come criterio ermeneutico generale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omessa pronuncia su alcune censure in appello.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per censurare la valutazione del certificato di esecuzione lavori e il riparto dell'onere della prova sui vizi dell'opera.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 61 e 132 c.p.c.

    richiamati nel motivo relativo alla mancata ammissione della CTU e alla motivazione della sentenza.

  • art. 184 c.p.c.

    nel testo anteriore alla riforma del 2005

    nel regime applicabile al processo, consentiva al giudice di assegnare termini per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; la produzione effettuata in quel termine è tempestiva e ammissibile.

  • art. 183 c.p.c.

    nel testo anteriore alla riforma del 2005

    richiamato per il termine entro il quale si definisce il thema decidendum; la Corte precisa che la tardività non può essere affermata quando la produzione è avvenuta nel termine assegnato ex art. 184 c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di giudicato interno.

  • art. 29 preleggi

    probabile refuso/erronea indicazione nel testo del ricorso; non emerge una specifica applicazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che devolve le controversie a un determinato foro territoriale non attribuisce automaticamente un foro esclusivo: l'esclusività richiede una manifestazione di volontà inequivoca, normalmente espressa con l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o di formule altrettanto chiare, senza necessità di complesse operazioni interpretative.
  • In presenza di un foro convenzionale non esclusivo, l'eccezione di incompetenza deve confrontarsi con tutti i fori concorrenti, altrimenti resta inammissibile o comunque non fondata.
  • Nel procedimento disciplinato dal testo anteriore alla riforma del 2005, l'art. 184 c.p.c. consentiva la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova entro il termine perentorio fissato dal giudice; una produzione effettuata in quel termine è tempestiva anche se le allegazioni sostengono difese già sviluppate in comparsa.
  • La perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva e non è soggetta alle preclusioni istruttorie proprie dei mezzi di prova; può quindi essere prodotta anche in appello.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una erronea qualificazione di tardività delle produzioni difensive, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame delle prove e delle difese tempestivamente introdotte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompetenzaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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