Cassazione Penale, Ordinanza n. 02572/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il rigetto del reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza di negare la liberazione anticipata per il semestre 7 dicembre 2022 - 7 giugno 2023. Secondo il provvedimento impugnato, il beneficio era escluso perché il reclamante non aveva offerto alcuna prova di partecipazione al percorso rieducativo e perché risultava, mentre era agli arresti domiciliari dal 9 settembre 2022, denunciato il 18 novembre 2023 per possesso di stupefacente per uso personale. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che le censure erano del tutto generiche e non autosufficienti: il ricorrente si limitava a sostenere, come già nel reclamo, che la data richiamata dal Magistrato di sorveglianza si riferiva alla notifica del verbale di verifica narcotest e di contestazione dell'illecito amministrativo, mentre il sequestro della sostanza sarebbe avvenuto il 7 giugno 2022, senza però confrontarsi con la ratio decisoria della non meritevolezza del beneficio.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di sorveglianza, il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti, idonee a confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; contestazioni generiche sono inammissibili.
- Ai fini della liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può negare il beneficio quando emerga la mancata prova di effettiva partecipazione del condannato al percorso rieducativo e una condotta incompatibile con la meritevolezza del beneficio.
- La deduzione di un errore sulla data o sul fatto storico non è sufficiente se non incide sulla motivazione decisiva posta a base del diniego del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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