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Ordinanza

Ordinanza n. 1864/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​dell’avviso 25 novembre 2025 - Passaggio di profilo professionale per la copertura di complessivi 1.514 posti nell’amministrazione giudiziaria, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 25 novembre 2025, con il quale all’art. 1 prevede “È indetta la procedura per il passaggio di profilo per la copertura di complessivi 1.514 posti per l’amministrazione giudiziaria (Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) in servizio a tempo indeterminato alla data di scadenza della domanda prevista nel presente avviso. Il passaggio non comporta variazioni della fascia economica di provenienza e del trattamento economico già in godimento, ma comporterà un mutamento delle mansioni proprie del profilo, che sarà successivamente recepito nelle nuove famiglie professionali, così come previsto nell’allegato A) dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui all’art. 2 prevede che “E’ ammesso a partecipare alla procedura, come da allegato prospetto riepilogativo (All.1), il seguente personale: funzionario giudiziario, funzionario UNEP, funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario tecnico, funzionario informatico, funzionario statistico, funzionario linguistico, funzionario bibliotecario, che alla data del 26 aprile 2017 avevano maturato un’anzianità di servizio di almeno 7 anni nel profilo di funzionario ed erano in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso al profilo di direttore così come previsto dall’allegato A) del CCI del 2010 (Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti)”, nella parte in cui anche interpretato comporta l’esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione al profilo di Direttore nel Ministero della Giustizia; B) di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti presupposti, conseguenti e connessi per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti Valente Angela, De Pace Lucia, Sorbara Laura, Schirripa Vincenzo e Raco Luciana Maria Vincenza a partecipare all’Avviso per il passaggio nel profilo di Direttore nel Ministero della Giustizia; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.del Ministero intimato a far partecipare le ricorrenti alla procedura e all’adozione del relativo provvedimento di inclusione delle ricorrenti nelle relative graduatorie.​

Giustizia amministrativa202601196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso del 25 novembre 2025 per il passaggio di profilo volto alla copertura di 1.514 posti nell'amministrazione giudiziaria, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione al profilo di Direttore e all'esclusione dei ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso ministeriale relativo alla procedura interna per il passaggio di profilo e la copertura di complessivi 1.514 posti, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, della clausola che ammetteva alla procedura per il profilo di Direttore il personale che, alla data del 26 aprile 2017, avesse maturato almeno sette anni di anzianità nel profilo di funzionario e fosse in possesso della laurea magistrale o del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o materie equipollenti, come previsto dall'allegato A del CCI del 2010. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale disciplina, anche se interpretata nel senso indicato dall'amministrazione, comportava l'esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione alla procedura per il profilo di Direttore. È stata inoltre chiesta la condanna in forma specifica del Ministero, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., a consentire la partecipazione dei ricorrenti e a inserirli nelle relative graduatorie. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare senza definire le questioni preliminari di rito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di manifesta fondatezza. In particolare, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha considerato apparentemente ragionevole il diverso trattamento previsto dall'amministrazione, quanto ai requisiti di partecipazione, tra la procedura concorsuale e il concorso interno oggetto di controversia. La decisione è stata adottata previa ponderazione degli interessi contrapposti, senza pregiudicare l'esame delle questioni preliminari di rito né la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, in sede sommaria, la manifesta fondatezza del ricorso e ha respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica alla partecipazione alla procedura e all'inclusione nelle graduatorie; tale domanda non è stata definita nel merito, essendo stata respinta la sola istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un esame sommario, il ricorso non presenti profili di manifesta fondatezza, rinviando ogni decisione sulle questioni preliminari e sul merito.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità dei requisiti di partecipazione a una procedura interna, può assumere rilievo la ragionevolezza apparente del diverso trattamento riservato dall'amministrazione alla procedura concorsuale rispetto al concorso interno, ferma la necessità di una valutazione definitiva nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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