Cassazione Penale, Sentenza n. 14499/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 157 cod. pen. in relazione ai capi 82) e 84) dell'imputazione: sostiene che, in assenza di una rinuncia formalmente validata sul punto, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia; deduce quindi omissione della declaratoria di prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite che ammettono il ricorso per cassazione contro sentenze concordate in appello quando si deduca l'omessa dichiarazione di prescrizione, ma ha rilevato che nel caso concreto la difesa in appello aveva formulato una rinuncia espressa a tutti i motivi di gravame (salvo il trattamento sanzionatorio) e, in particolare, aveva rinunciato ai motivi sulla prescrizione tramite procuratore speciale: tale rinuncia, avendo la forma richiesta dall'art. 157 c.p., impedisce la proposizione del ricorso per cassazione su quel motivo. In via alternativa la Corte ha precisato che il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria può avere natura abituale e che, pertanto, la prescrizione decorre dall'ultimo atto della condotta reiterata, con riferimento ai fatti in contestazione iniziati almeno dal 2016; ciò rendeva infondata la doglianza. Il ricorrente è inoltre stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa; non è desumibile da atti processuali equipollenti. Può essere effettuata personalmente o tramite procuratore speciale; una rinuncia formale impedisce che il motivo sulla prescrizione sia poi proposto in cassazione.
art. 99, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina i poteri del difensore; la giurisprudenza evidenzia che i diritti "personalissimi" (come la rinuncia alla prescrizione) non possono normalmente essere rinunciati dal difensore salvo tramite procuratore speciale, giustificando la necessità di forma espressa.
Riferimento alla sentenza emessa ai sensi del patteggiamento in appello: la Corte ha specificato i limiti alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso tali sentenze quando sia intervenuta rinuncia espressa ai motivi di appello.
Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato in euro 3.000 la somma da versare.
art. 132 d.lgs. 1/9/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)
Relativo all'esercizio abusivo di attività finanziaria: il reato può avere natura abituale; quando ciò si verifica la prescrizione decorre dall'ultimo atto che segnala la cessazione dell'abitualità.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Ha affermato la proponibilità del ricorso per cassazione volto a rilevare l'omessa dichiarazione di prescrizione dopo sentenza concordata in appello; principio richiamato ma distinto quando vi sia rinuncia espressa in appello.
Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023 (Pane)
Conferma che la rinuncia a motivi di appello effettuata tramite procuratore speciale costituisce rinuncia espressa alla prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., rendendo inammissibile il ricorso per cassazione su quel motivo.
Massime di principio
- Se in appello l'imputato rinuncia espressamente ai motivi dedotti, inclusi quelli relativi alla prescrizione, e la rinuncia è stata effettuata tramite procuratore speciale, tale rinuncia è valida ai sensi dell'art. 157 c.p. e rende inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione.
- Il semplice consenso al patteggiamento o la richiesta di applicazione della pena non equivalgono a rinuncia alla prescrizione: serve un atto formale ed espresso.
- Per reati eventualmente abituali (es. esercizio abusivo di attività finanziaria) la prescrizione decorre dall'ultimo atto che ha posto fine all'abitualità; è pertanto cruciale individuare la data dell'ultimo comportamento penalmente rilevante.
- Prima di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze concordate in appello, verificare se in grado di dimostrare l'assenza di una rinuncia espressa in appello: in caso contrario il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende; valutare il rischio economico prima di proporre il rimedio.
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