Cassazione Penale, Ordinanza n. 29101/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per condotte minacciose poste in essere nel contesto dell'intervento dei Carabinieri per sedare una lite, con applicazione della recidiva e determinazione della pena anche in relazione alla ritenuta insussistenza della continuazione con un distinto reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorrente ha censurato la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza impugnata, deducendo in sostanza un travisamento della prova e contestando l'apprezzamento della gravità del fatto, della pericolosità desunta e del diniego della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata ai giudici di merito. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali e conforme alla decisione di primo grado. Ha inoltre precisato che il travisamento della prova è configurabile solo quando la decisione si basi su una prova inesistente o su un risultato probatorio certamente diverso da quello reale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino esclusivamente a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del compendio probatorio, trattandosi di attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo per vizi effettivi di logicità o per mancanza/concretezza della motivazione, non per una mera contrapposizione tra letture alternative delle prove.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando la decisione impugnata si fondi su una prova inesistente o su un dato probatorio percepito in modo oggettivamente diverso dal reale; non basta contestare l'interpretazione delle risultanze già valutate dal giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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