Cassazione Penale, Sentenza n. 30150/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
C.P. impugnava la conferma della condanna (6 mesi di reclusione e 500 euro di multa) per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., deducendo: (i) che aveva comunque provveduto al mantenimento con versamenti, pagamenti di utenze, canone di locazione, acquisto di beni per il figlio, documentati con scontrini; (ii) che la madre aveva rinunciato al contributo di 100 euro stabilito dal giudice civile con atto negoziale; (iii) che la madre era talvolta irreperibile; (iv) che dovevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e una riduzione di pena in relazione ad altri obblighi di mantenimento verso altre figlie.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte d'appello: le somme versate dal ricorrente erano sporadiche e insufficienti a garantire i mezzi di sussistenza del minore; la possibilità di inviare denaro era nota al ricorrente; l'accordo privato di rinuncia della madre non può far venir meno l'obbligo legale del genitore di contribuire al mantenimento del figlio e non esclude l'integrazione del reato. Sono state inoltre rigettate le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena, che la Corte ha ritenuto congrua alla durata e alla gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 570, secondo comma, n. 2, codice penale
Norma che punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza al discendente minorenne; applicata per la condanna in quanto la condotta omissiva del genitore ha concretamente privato il minore dei mezzi necessari.
Richiamata nei motivi di ricorso in rapporto agli elementi della responsabilità; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'elemento soggettivo e alla imputabilità della condotta.
artt. 62-bis e 133 codice penale
Norme relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha escluso attenuanti apprezzabili e ha ritenuto congrua la pena in relazione alla durata e alla gravità dell'omissione.
art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza citata delimita l'efficacia di accordi transattivi tra ex coniugi rispetto a specifiche ipotesi di reato patrimoniale; la Corte ha precisato però che, anche fuori dal contesto di divorzi omologati, l'accordo tra genitori non può comprimere il diritto del minore al mantenimento.
principi della giurisprudenza civile (legge n.898/1970 e successive)
Riferimenti alla disciplina civile sul mantenimento e sulla validità degli accordi tra genitori: l'autonomia negoziale è riconosciuta ma incontra il limite della tutela degli interessi materiali e morali del minore; accordi che privino il minore dei mezzi di sussistenza sono irrilevanti rispetto all'obbligo penale.
Massime di principio
- Un accordo privato tra genitori che rinunci al contributo per il mantenimento del figlio non estingue l'obbligo legale del genitore e non evita responsabilità penale se la condotta omissiva priva il minore dei mezzi di sussistenza.
- Pagamenti sporadici o occasionali, se insufficienti a garantire stabilmente i bisogni del minore, non escludono l'integrazione del reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p.
- La prova del concreto e regolare contributo al mantenimento deve essere documentata in modo chiaro: scontrini o atti occasionali possono non essere ritenuti sufficienti se la percezione complessiva è di insufficienza e continuità della mancata contribuzione.
- La conoscenza o la possibilità di utilizzare canali per inviare denaro (e la consapevolezza della dimora del minore) possono essere valutati a rilevare il dolo o la coscienza/volontà dell'omissione.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una riduzione di pena è necessario allegare e dimostrare elementi positivi rilevanti (es. situazione economica concreta, comportamenti riparatori continui), diversamente la quantificazione della pena per la lunga durata e gravità della condotta può essere confermata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29961/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29962/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29963/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29964/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29966/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →