Cassazione Civile, Ordinanza n. 18989/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che il secondo giudice, ove ritenga di essere stato individuato come competente per un erroneo criterio di valore e non ravvisi una questione di competenza per materia o per territorio inderogabile, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore/banca)
La controversia
Nel giudizio di merito una persona fisica aveva convenuto una banca chiedendo la condanna alla restituzione di euro 1.788,32, asseritamente trattenuti indebitamente a titolo di costo per l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di importo complessivo pari a euro 28.200,00. Il Giudice di pace, originariamente adito, aveva declinato la competenza per valore ritenendo che, ai fini del valore della causa, dovesse guardarsi all'intero importo del finanziamento e non al solo petitum immediato. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha ritenuto a sua volta di dover sollevare d'ufficio il regolamento di competenza, ma la Corte di cassazione ha rilevato che l'art. 45 c.p.c. consente il regolamento d'ufficio solo quando il giudice ad quem si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile, non anche per ragioni di valore o di territorio semplice. Poiché il Tribunale aveva fondato il conflitto su un errore nella determinazione del valore della causa, il regolamento non era ammissibile. Nessuna difesa è stata svolta dalle parti nel procedimento in Cassazione.
Norme richiamate
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammesso solo se il giudice ad quem ritiene di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile; non è esperibile quando la questione riguardi il solo valore della causa o il territorio semplice.
È richiamato per la determinazione del valore della causa in relazione al petitum immediato richiesto dall'attore.
È menzionato come riferimento ai casi di territorio inderogabile rilevanti ai fini dell'art. 45 c.p.c.
È richiamato quale norma sul termine e sulla riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. presuppone che il giudice successivamente adito ritenga di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile; la norma non consente di rimettere alla Corte un conflitto fondato su questioni di valore o di territorio derogabile.
- La finalità dell'art. 45 c.p.c. non è assicurare in ogni caso il rigoroso rispetto di tutte le regole sul riparto della competenza, ma garantire il rispetto del nucleo essenziale delle competenze di qualità della domanda, in un'ottica di ragionevole durata del processo.
- Quando il contrasto tra giudici riguarda soltanto la corretta applicazione del criterio di valore, il giudice ad quem non può sollevare d'ufficio il regolamento di competenza, dovendo invece la questione essere governata secondo le ordinarie regole processuali.
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