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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10453/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., dedotto per omissione di esame, nel giudizio di legittimità, del quarto motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione degli artt. 99 e 133 c.p. per omessa motivazione in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sulla base della sola considerazione dei precedenti. Chiusura richiesta anche la sospensione degli effetti della sentenza della Corte d'appello divenuta definitiva e del procedimento esecutivo conseguente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte, dopo aver svolto la fase rescissoria, ha ritenuto che la motivazione congiunta del Tribunale e della Corte d'appello integri e giustifichi l'applicazione della recidiva e la quantificazione della pena; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per disarticolare tali argomentazioni. Non è stata accolta la richiesta di sospensione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; utilizzata come base per il ricorso volto a correggere un'omessa valutazione nel giudizio di legittimità. In base alla giurisprudenza, la sua ammissione richiede l'accertamento di un errore percettivo rilevante.

  • artt. 99 e 133 cod. pen.

    la contestata e ritenuta recidiva non può essere esclusa, in quanto in rapporto ai delitti per i quali quest'ultimo ha già riportato condanne irrevocabili, il reato per cui ora si procede costituisce manifestazione dell'accresciuta pericolosità sociale del medesimo

    Le norme sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono state ritenute correttamente applicate dopo valutazione discrezionale: la recidiva è stata motivata sulla base della sistematicità delle condotte e della pericolosità sociale, giustificando l'aumento della pena.

  • Sez. U., 27 marzo 2002, Basile (orientamento giurisprudenziale)

    Orientamento che riconosce la possibilità di ricorso straordinario bifasico per errore percettivo: occorre una fase di immediata caducazione del provvedimento viziato e successiva celebrazione del rinnovato giudizio sulla decisione sostitutiva, per tutelare il contraddittorio.

  • Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè

    Principio secondo cui l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva richiede un giudizio discrezionale motivato e non un automatismo basato solo sui precedenti.

  • Corte Cost., n. 186/2000

    Principio sul mancato esonero dalle conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; ha trovato applicazione nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo se l'omissione nel giudizio di legittimità deriva da un 'errore percettivo' rilevante e se l'esame omesso poteva incidere concretamente sull'esito del giudizio.
  • Quando vi sono due decisioni conformi di primo e secondo grado, le motivazioni si integrano: la Corte di appello può essere completata dalla motivazione del primo giudice; il ricorrente deve criticare entrambe con argomentazioni concrete e puntuali.
  • L'applicazione della recidiva richiede un giudizio discrezionale e motivato in ordine alla sistematicità e alla pericolosità delle condotte pregresse; non è sufficiente un mero elenco di precedenti senza valutazione complessiva.
  • Se il ricorrente non produce elementi specifici per confutare la motivazione congiunta delle decisioni di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
  • La sospensione degli effetti della sentenza impugnata nel quadro del ricorso per errore di fatto non è automatica: occorrono ragioni gravi e un convincente apprezzamento sul rapido mutamento dell'esito probabile del giudizio.

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