Cassazione Civile, Ordinanza n. 05520/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una medica specializzata in medicina e chirurgia vascolare, che aveva frequentato la scuola di specializzazione in anni accademici anteriori al 1991 senza ricevere alcuna remunerazione, pur in presenza delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. La domanda era diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione ovvero, in via alternativa, il risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la tardiva attuazione della disciplina eurounitaria. La difesa erariale aveva eccepito, sin dal primo grado, la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione e accolto la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato ritenendo che la prescrizione quinquennale valesse solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della norma, poiché non interpretativa. In cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che il termine quinquennale dovesse applicarsi dal 1° gennaio 2012 anche ai diritti già sorti, con conseguente prescrizione della pretesa per mancata interruzione nel quinquennio successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, l'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 opera, in ossequio all'art. 252 disp. att. c.c., come riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, quando alla data di entrata in vigore residuava un termine decennale superiore a cinque anni. Nel caso concreto, poiché la creditrice aveva interrotto la prescrizione con diffida del 20 gennaio 2009, ma poi non aveva compiuto altri atti interruttivi nei cinque anni successivi al 1° gennaio 2012, il diritto doveva ritenersi prescritto prima dell'introduzione del giudizio nel settembre 2018. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità sostanziale delle questioni trattate.
Norme richiamate
ha costituito il rito originario introduttivo del giudizio di primo grado.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
sono indicate come fonte eurounitaria la cui mancata attuazione ha generato la pretesa risarcitoria.
d.lgs. n. 257 del 1991
è richiamato come il decreto che ha previsto una borsa di studio annuale solo per gli ammessi alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 1991/1992.
art. 4, comma 43, l. 12 novembre 2011, n. 183
prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dal verificarsi del fatto generatore; la Corte ne afferma l'applicazione dal 1° gennaio 2012 anche ai rapporti in corso, nei limiti ricavati dall'art. 252 disp. att. c.c.
è utilizzato per regolare il passaggio al nuovo termine di prescrizione e per stabilire l'applicazione del termine quinquennale ai diritti con prescrizione residua superiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della norma.
è la disciplina prescrizionale richiamata dalla norma speciale per il risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
è richiamato per rinviare, nelle motivazioni, a precedenti conformi senza ripeterne integralmente le argomentazioni.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, la disciplina introdotta dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 si applica anche ai diritti già sorti alla data di entrata in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, se a tale data il precedente termine decennale aveva ancora una durata residua superiore a cinque anni.
- Se alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale residuo è inferiore o uguale a cinque anni, continua ad applicarsi il termine decennale originario; se invece è superiore, il termine si riduce a cinque anni.
- L'interruzione della prescrizione compiuta prima del mutamento normativo fa decorrere ex novo il termine allora vigente; tuttavia, dal 1° gennaio 2012 il rapporto prescrizionale deve essere ricondotto al nuovo termine quinquennale, con conseguente necessità di ulteriori atti interruttivi entro cinque anni.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
- Nel giudizio di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive europee, la qualificazione del termine prescrizionale deve essere operata alla luce della disciplina transitoria e non della sola data di verificazione del fatto generatore del danno.
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