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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41897/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo di una motrice, di un rimorchio, delle chiavi e di 27 cisterne, deducendo: 1) carenza di motivazione sui presupposti di adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro reale e illegittima integrazione ex novo della motivazione ad opera del Tribunale del riesame in violazione dell'art. 309 c.p.p.; 2) mancata e errata motivazione circa la determinazione dell'ammontare delle accise asseritamente evase (contestando la quantificazione e l'inclusione di voci come l'IVA), con conseguente palese sproporzione fra valore dei beni vincolati e la presumibile evasione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure: 1) il Tribunale del riesame ha legittimamente esercitato i poteri integrativi di motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 9 c.p.p., non essendo configurabile l'annullamento per carenza della motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità nelle misure cautelari reali nelle ipotesi in esame; ha inoltre motivato la decisione richiamando la natura professionale e organizzata del trasporto illecito, la quantità rilevante di oli minerali (27.000 litri), la documentazione falsa e l'ignota destinazione del carico, ritenendo non arbitrario sequestrare motrice e cisterna congiuntamente; 2) la critica sulla sproporzione fra valore dei beni e importo delle accise evase è stata ritenuta irrilevante perché il giudizio di proporzionalità è complessivo e fondato su molteplici indici di gravità oltre l'entità delle accise; pertanto la misura è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995

    art. 40, comma 1, lettera b) e comma 4; art. 49, comma 1

    Norme penali in materia di accise cui il fatto contestato si riferisce; il sequestro riguarda beni ritenuti pertinenti alla commissione del reato di omesso versamento accise

  • codice di procedura penale

    art. 309, comma 9 (e riferimenti ai commi 9-bis e al rinvio all'art. 324, comma 7)

    Disciplina i poteri del Tribunale del riesame in ordine all'integrazione o annullamento delle misure cautelari reali: la Corte precisa che il Tribunale può integrare la motivazione nelle misure reali e l'annullamento per carenza motivazionale è configurabile solo in casi tassativi; le modifiche del 2015 hanno limitazioni ma non escludono il potere integrativo nel caso specifico

  • codice di procedura penale

    art. 275 (richiamato nei principi), art. 274, art. 273, art. 292, comma 2, art. 324, comma 7

    Si ricordano i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità (art. 275) estesi dalla giurisprudenza anche alle misure reali; però l'art. 292, comma 2 (riferito alle misure personali e alla custodia cautelare in carcere) non è parametro diretto per l'annullamento delle misure reali, per le quali resta centrale l'art. 309

Massime di principio

  • I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità devono essere valutati anche per le misure cautelari reali, ma la loro mera omissione grafica non comporta automaticamente l'annullamento in sede di riesame: il Tribunale del riesame può, entro limiti, integrare la motivazione ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
  • L'annullamento in sede di riesame per carenza motivazionale è configurabile in modo più restrittivo per le misure reali rispetto ad alcune ipotesi di cautela personale (es. custodia in carcere); va dunque distinti il regime delle misure personali da quello delle misure reali
  • Nel valutare la proporzionalità di un sequestro preventivo non è determinante soltanto il confronto fra valore economico del bene e importo delle somme (es. accise) contestate: il giudizio è complessivo e può considerare elementi quali la natura organizzata del reato, la quantità della merce, la falsificazione documentale e la funzionalità unitaria dei beni (es. motrice + cisterna)
  • Nei casi di beni complessi impiegati unitariamente per l'attività illecita, il principio di "non frazionabilità" del vincolo può essere ritenuto giustificato quando la connessione funzionale tra i mezzi renda irragionevole limitare il sequestro a una sola parte dell'insieme
  • Quando la quantificazione delle somme evase è incerta (es. per destinazione ignota del prodotto), la difesa può contestare la misura ma il tribunale può comunque motivare la misura cautelare valorizzando altri indici di gravità; tuttavia la determinazione degli importi deve restare ragionevole e confrontabile con gli elementi del fascicolo

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