Cassazione Penale, Ordinanza n. 12480/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha aggiunto che non risultavano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; perciò ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello pronunciata all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., relativo a reati in materia di stupefacenti, deducendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello, sono proponibili solo censure relative a vizi della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'eventuale applicazione di una pena illegale; la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è quindi estranea ai motivi consentiti.
Norme richiamate
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile con motivi limitati ai soli vizi relativi alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione della pena illegale.
mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La doglianza sulla mancata rilevazione delle cause di proscioglimento è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in appello, nel caso concreto.
inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Quando il ricorso avverso la sentenza di concordato presenta censure non consentite, può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
senza formalità di procedura
La Corte richiama la possibilità di definizione del ricorso in camera di consiglio senza formalità quando l'inammissibilità è manifesta.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento in appello sono proponibili soltanto censure che incidano sulla validità del concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla conformità della decisione all'accordo o sulla legalità della pena; non è consentito introdurre motivi estranei a tali profili.
- La mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, un motivo deducibile contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello, se la censura non rientra nei limiti specifici dell'impugnazione consentita.
- Quando il ricorso contiene doglianze non consentite contro una sentenza di patteggiamento in appello, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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