Cassazione Civile, Ordinanza n. 02950/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
Nel 2015 una società committente stipulava con una società di trasporti un contratto di trasporto di derrate alimentari. La committente sosteneva che una parte della merce non fosse stata consegnata ai destinatari indicati nei documenti di trasporto, ma fosse stata deviata verso altri siti di deposito segnalati da un agente della committente. In tale contesto venivano sottoscritte ricognizioni di debito prima da un soggetto che operava per la committente e poi, personalmente, anche dalla resistente, la quale figurava inizialmente come rappresentante di una società terza coinvolta nella vicenda. La committente otteneva decreto ingiuntivo per l’importo ricognitivo nei confronti della resistente e di altro coobbligato. La resistente proponeva opposizione e chiamava in causa la società di trasporti, sostenendo che, se il trasporto fosse stato eseguito correttamente, il danno non si sarebbe prodotto e chiedendo in subordine manleva. La Corte d’appello riformava la decisione di primo grado, ritenendo: sussistente la responsabilità solidale tra condotte diverse ma convergenti verso il medesimo danno; validamente esercitato dalla resistente il diritto di avvalersi, ai sensi dell’art. 1304 c.c., della transazione intervenuta tra la committente e la società di trasporti; assorbita la domanda di regresso; compensate le spese tra resistente e trasportatore. La committente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1304 c.c., sostenendo che mancasse la solidarietà richiesta e che la transazione non fosse riferibile al medesimo illecito; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la resistente non avrebbe chiesto la declaratoria di estinzione dell’obbligazione, ma solo l’invalidità delle ricognizioni e, in subordine, la manleva; 3) omesso esame della scrittura transattiva, dalla quale non sarebbe emersa una transazione stipulata da un condebitore in solido. La società di trasporti proponeva ricorso incidentale deducendo la tardività della chiamata in causa e la illegittima compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della responsabilità solidale da fatto illecito ex art. 2055 c.c., rileva l’unicità del fatto dannoso e non l’identità del titolo di responsabilità, potendo concorrere condotte contrattuali e aquiliane purché causalmente convergenti nello stesso evento di danno. Ha inoltre evidenziato che le doglianze non superavano l’accertamento di merito sulla valenza probatoria delle ricognizioni di debito e sul contenuto della transazione, né rispettavano gli oneri di specificità del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c. Quanto alla dichiarazione di avvalimento ex art. 1304 c.c., ha osservato che non sono richieste formule sacramentali e che la censura non colpiva la ratio decidendi sull’assenza di preclusioni e sulla sostanziale coincidenza tra la richiesta di avvalersi della transazione e l’allegazione di avvenuto integrale risarcimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la peculiarità della vicenda e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione di avvalimento della transazione stipulata da uno dei condebitori solidali non richiede formule sacramentali; può risultare anche dal contenuto sostanziale delle difese, purché sia chiaro che la parte intende far valere gli effetti estintivi o impeditivi della transazione nei propri confronti.
La censura di ultrapetizione è infondata quando la domanda interpretata dal giudice di merito comprende, in sostanza, l’allegazione dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa e l’intento di avvalersi della transazione, senza necessità di espressioni formali.
La responsabilità solidale per fatto dannoso sussiste quando più condotte, anche di natura diversa e riferibili a titoli differenti, concorrono causalmente a produrre il medesimo evento di danno; non è necessaria l’omogeneità del titolo di responsabilità.
Nel ricorso per cassazione devono essere specificamente riportati e localizzati gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancata specifica riproduzione del contenuto documentale impedisce l’esame della censura.
Il controricorso e il ricorso incidentale devono essere proposti nel termine applicabile dalla notificazione del ricorso principale; il deposito oltre tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale.
La Corte richiama il principio di soccombenza e causalità nella regolazione delle spese, ma nel caso concreto conferma la compensazione per la peculiarità della vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. è decisiva l’unicità del fatto dannoso e il concorso causale di più condotte, anche se esse siano giuridicamente qualificate in modo diverso e siano ascrivibili a titoli di responsabilità differenti.
- La transazione conclusa con uno dei condebitori solidali può spiegare effetti anche nei confronti degli altri se il creditore o il coobbligato interessato dichiara di volersene avvalere ai sensi dell’art. 1304 c.c.; tale avvalimento non richiede formule solenni.
- Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su documenti o atti processuali deve rispettare il principio di specificità, con puntuale indicazione e riproduzione del contenuto rilevante; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Non sussiste omesso esame di un documento quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del suo contenuto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se depositato oltre il termine processuale applicabile dalla notificazione del ricorso principale.
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