Cassazione Civile, Ordinanza n. 21760/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte del Comune controricorrente, rilevando la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite proveniva da una precedente decisione del Giudice di pace di Milano, appellata davanti al Tribunale di Milano, che aveva rigettato l'appello e posto le spese del grado a carico della parte appellante. Contro la sentenza del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Milano, che si è costituito con controricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente ed è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.
Norme richiamate
richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso deve rispettarne i requisiti formali e sostanziali
in presenza di rinuncia accettata, il giudizio di cassazione si estingue
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni indicate dalla norma richiamata.
- La verifica della Corte, in caso di rinuncia, è limitata alla regolarità formale della rinuncia e della relativa accettazione, senza esame del merito del ricorso.
Come è indicizzato
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