Cassazione Civile, Ordinanza n. 14605/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia, documentata dal pagamento dell’ultima rata del piano, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali emesso in relazione ad alcune importazioni di merce effettuate nel 2007, qualificate come accessori per tubi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società importatrice, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione rigettando l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio la società resistente ha dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto un rinvio. Successivamente l’Agenzia ha documentato l’avvenuto pagamento dell’ultima rata del piano di rateazione approvato in base alla definizione agevolata.
Norme richiamate
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata e il successivo integrale pagamento del piano rateale determinano la definizione della lite e consentono l’estinzione del giudizio pendente.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e ciò è documentato in cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa dalla disciplina applicabile.
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