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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1844 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Definizione della controversia con atto transattivo in corso di giudizio - Effetti - Estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione, preso atto dell’accordo perfezionato e della richiesta congiunta, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. 546/1992. Ha disposto la compensazione delle spese, come richiesto. Non sono indicati il grado di giudizio, la data della decisione o ulteriori statuizioni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le parti hanno definito con un accordo transattivo la controversia tributaria pendente, depositando l’atto conciliativo e presentando un’istanza congiunta per ottenere l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese. Il testo non specifica l’atto tributario impugnato, la pretesa fiscale né gli importi coinvolti.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. 546/1992

    Qualora le parti definiscano la controversia incardinata dalla ricorrente con atto transattivo depositato in giudizio e chiedano, con istanza congiunta, dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, la Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerato l'accordo conciliativo perfezionatosi tra le parti, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del d. lgs. 546/92, con compensazione delle spese, come richiesto.

    Nel caso deciso, l’accordo transattivo perfezionato e depositato, accompagnato dalla richiesta congiunta delle parti, giustifica la dichiarazione di estinzione del processo per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese richiesta.

  • Art. 61 del d.lgs. 546/1992

    Qualora le parti definiscano la controversia incardinata dalla ricorrente con atto transattivo depositato in giudizio e chiedano, con istanza congiunta, dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, la Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerato l'accordo conciliativo perfezionatosi tra le parti, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del d. lgs. 546/92, con compensazione delle spese, come richiesto.

    La decisione richiama l’art. 61 insieme all’art. 46 quale base normativa per dichiarare estinto il giudizio a seguito dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo che definisce la controversia tributaria pendente, lo depositano e chiedono congiuntamente la chiusura del processo, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta congiuntamente dalle parti nell’ambito della definizione concordata.
  • La decisione non equivale a una pronuncia sul merito della pretesa tributaria: l’esito deriva dall’accordo intervenuto, e non consente di stabilire quale parte avrebbe prevalso in una decisione di merito.

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