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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22565/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito in prevenzione, che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica autorità)

La controversia

Il proposto ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato nei suoi confronti la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto due motivi, entrambi incentrati su vizi motivazionali: da un lato contestava la motivazione sulla attualità della pericolosità sociale; dall'altro chiedeva l'esclusione dell'obbligo di soggiorno. La Corte di cassazione rileva però che tali censure sono, da un lato, non consentite nel procedimento di prevenzione nei termini prospettati e, dall'altro, manifestamente infondate perché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione non apparente, ma incisiva e pertinente su entrambi i punti devoluti.

Norme richiamate

  • art. 4, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma è richiamata per individuare le categorie soggettive che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione, cioè il soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e il soggetto indiziato di delitti aggravati dal metodo mafioso.

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    È la disciplina di riferimento del procedimento di prevenzione e della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • spese processuali

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, le doglianze puramente motivazionali sono scrutinabili solo nei limiti consentiti dal rito; non è sufficiente prospettare un generico vizio di motivazione se il provvedimento impugnato espone una motivazione effettiva e coerente.
  • La motivazione sulla pericolosità sociale attuale e sulla necessità delle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno deve essere specifica e pertinente; quando il giudice di merito affronta espressamente tali questioni con argomentazione non apparente, il ricorso per cassazione che si limiti a contestarne il merito è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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