Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 20823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di irrogazione di sanzioni Ires e Irap per il periodo d’imposta 2007, emesso nei confronti di Ifid Consulting Srl per il presunto concorso nell’evasione fiscale connessa a un’operazione finanziaria. La CTP di Bologna, con sentenza n. 1436/2014, aveva annullato l’avviso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non provato che la consulenza della società avesse fornito un contributo causale alla violazione. L’Agenzia ha denunciato, da un lato, la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che anche un contributo agevolatore può integrare concorso, e, dall’altro, la nullità della sentenza per motivazione insufficiente, perché la CTR non avrebbe spiegato perché le circostanze addotte dall’Ufficio non fossero provate. La Cassazione ha ricondotto la questione alla possibilità di contestare il concorso ex art. 9 a una persona giuridica e ha chiarito che il concorrente punibile ai sensi di tale norma è una persona fisica, cui deve essere riferita la condotta materiale o morale e la consapevole partecipazione all’illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando quindi l’esito favorevole a Ifid Consulting Srl e l’annullamento dell’avviso sanzionatorio. Ha enunciato il principio secondo cui il concorso previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 si configura quando la condotta agevolatrice, materiale o morale, è contestata a una persona fisica; non può essere contestato direttamente a una società di capitali senza individuare la persona fisica che abbia concretamente tenuto la condotta concorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’Agenzia, quale Amministrazione dello Stato, è esonerata dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Ne consegue che non è configurabile il concorso di persone in capo ad una società di capitali (come nella vicenda in esame), essendo necessario, in questo caso, individuare il soggetto che abbia in concreto tenuto la condotta positiva o omissiva che abbia concorso, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, a realizzare l'infrazione.

    Il concorso nelle violazioni tributarie richiede una condotta causalmente rilevante e consapevole riferibile a una persona fisica. Una società di capitali non può essere destinataria, in quanto tale, della contestazione di concorso ex art. 9: occorre identificare la persona fisica che ha realizzato il contributo materiale o morale. Il contributo può anche limitarsi ad agevolare la violazione, senza coincidere con la condotta tipica.

  • Art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che stabilisce il principio della "personalità della sanzione" prevedendo che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

    La responsabilità sanzionatoria tributaria è personale e va riferita alla persona fisica autrice o concorrente nella violazione; ciò impedisce di attribuire direttamente a una società di capitali la qualità di concorrente ai sensi dell’art. 9.

  • Art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'art. 5 in tema di colpevolezza che dispone che "Delle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

    La responsabilità per l’illecito amministrativo tributario presuppone un’azione o omissione cosciente e volontaria riferibile al singolo responsabile. Per il concorrente, la condotta deve quindi essere individuata e attribuita alla persona fisica.

  • Art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'art. 8 che prevede il principio della intrasmissibilità della sanzione agli eredi, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

    La non trasmissibilità della sanzione agli eredi è richiamata come ulteriore espressione della natura personale della responsabilità sanzionatoria tributaria.

  • Art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le conseguenze, in tema di applicazione delle sanzioni sono evidenti, in quanto ciascun concorrente nella realizzazione della violazione soggiace alla sanzione per questa disposta, fatta salva la diversa ipotesi (pure normata all'art. 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che riprende il principio stabilito dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981) di responsabilità solidale, nel qual caso viene irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

    La responsabilità solidale è distinta dal concorso: il coobbligato solidale può rispondere del pagamento pur non avendo commesso l’illecito, mentre ciascun concorrente è autonomamente soggetto alla sanzione. Nel regime solidale il pagamento di uno libera gli altri; nel concorso, invece, la sanzione è riferita a ciascun concorrente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito

    Il raddoppio del contributo unificato non viene posto a carico dell’Amministrazione dello Stato, che è esonerata dal versamento materiale e opera mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per contestare il concorso in una violazione tributaria a una società di capitali non basta indicare la società come concorrente: occorre individuare la persona fisica che ha concretamente tenuto la condotta materiale o morale rilevante.
  • Il contributo del concorrente non deve integrare la condotta tipica dell’illecito: può essere sufficiente che la condotta, anche omissiva quando sussista uno specifico obbligo di garanzia, abbia reso possibile o agevolato la violazione. Deve però essere causalmente rilevante e consapevole.
  • La responsabilità per concorso va distinta dalla responsabilità solidale: nel concorso ciascun partecipante è autonomamente soggetto alla sanzione; nella solidarietà un soggetto può essere tenuto al pagamento pur senza essere autore dell’illecito e il pagamento di uno libera gli altri.
  • Quando l’atto sanzionatorio identifica soltanto una persona giuridica come concorrente, senza individuare la persona fisica cui è riferibile la condotta, la contestazione non soddisfa il requisito soggettivo richiesto dall’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.