Cassazione Civile, Sentenza n. 10481/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la conferma di una sanzione disciplinare (sospensione di quattro mesi) irrogata al notaio Giuseppe dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Sicilia: il notaio aveva rogato quattro atti di donazione (9/6/2016, 21/2/2018, 8/5/2018, 28/6/2018) nei quali mancava l'indicazione di un titolo di provenienza certo ovvero veniva indicata un'usucapione non accertata giudizialmente; in ciascun atto era inserita una clausola condizionale risolutiva che, secondo la Commissione, e poi la Corte d'Appello, era formulata in modo tale da non rendere effettivamente edotti i donatari dei rischi connessi e risultava fuorviante (riferimento anche a visure ipocatastali che in realtà erano state eseguite dopo la stipula). Il notaio impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello sostenendo, tra l'altro, che la Corte avrebbe cambiato l'addebito, che non era richiesto di effettuare preventivamente le visure, che la clausola era adeguata e che la sanzione era sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano un mutamento dell'addebito, errori di interpretazione delle norme deontologiche e di diritto civile, carenze motivazionali e sproporzione della sanzione. La Corte ha confermato che la clausola inserita negli atti era ambigua e inidonea a informare adeguatamente il donatario del rischio collegato a una presunta usucapione non accertata, ha condiviso l'accertamento che le visure ipocatastali erano state effettuate dopo la stipula e ha ritenuto legittima la valutazione disciplinare e il relativo quantum sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Codice Deontologico del Notariato
art. 14 lett. b), art. 44, art. 50
Le norme deontologiche impongono obblighi di chiarezza, completezza e correttezza nell'atto rogato; la Corte ha ritenuto che la clausola apposta fosse ambigua e fuorviante e quindi non adempiere agli obblighi informativi e cautelativi verso i donatari
Legge notarile
art. 147 lett. a) e b), art. 47, art. 138 comma 2
La legge impone al notaio il compito di indagare la volontà delle parti e di svolgere le attività necessarie per la certezza dei traffici giuridici; la Corte ha ritenuto violato l'art. 47 per omessa adeguata informazione e indagine sulla provenienza del bene
art. 1353, art. 1360, art. 797, artt. 2644 e 2650, art. 2652 comma 1 n.6, artt. 1158 e 1159
Gli articoli citati riguardano la condizione risolutiva e la pubblicità degli atti; la Corte ha valutato la clausola di condizione risolutiva alla luce degli effetti sul trasferimento e la necessità che la provenienza sia verificabile e chiara per il donatario
Costituzione
art. 24, art. 111, art. 112, art. 117
Richiamate in relazione ai profili di diritto di difesa, motivazione e conformità alle norme costituzionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di merito rispetti gli standard costituzionali
art. 360 primo comma n.3, art. 132 comma 2 n.4
Norme processuali utilizzate per fondare i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha rigettato le doglianze ritenendo non sussistenti i vizi lamentati
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata dal ricorrente per profili di giusto processo; la Corte ha ritenuto irrilevante la pretesa violazione alla luce della motivazione adeguata dell'ordinanza
Massime di principio
- Il notaio ha un obbligo di informazione e di consiglio: non basta inserire clausole generiche o ambigue; deve accertare che il cliente comprenda i rischi pratici dell'atto
- Una clausola condizionale che dichiara una 'sopravvenuta mancanza di legittimazione' non è idonea a surrogare verifiche preventive se maschera incertezza originaria della titolarità
- Le visure ipocatastali e catastali, e il loro tempestivo esito, sono elementi rilevanti: se eseguite dopo la stipula possono essere valutate come insufficiente ad escludere responsabilità disciplinare
- In presenza di usucapione autodichiarata, il notaio non è obbligato a un controllo giudiziale della legittimazione ma deve assicurare che l'acquirente/donatario sia chiaramente informato del rischio e delle possibili conseguenze
- La valutazione della sanzione disciplinare rientra in un margine di discrezionalità dell'organo disciplinare; il rimedio in Cassazione è limitato a vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica
- Per tutelare la certezza dei traffici giuridici il notaio deve compiere le attività accessorie necessarie (esame degli atti di provenienza e delle formalità pubblicitarie) per il periodo rilevante, normalmente comprensivo del ventennio anteriore
- In una situazione analoga è prudente: effettuare visure ipotecarie e catastali prima della stipula, documentare e trasmettere ai contraenti informazioni chiare sui rischi e, se necessario, prevedere garanzie o soluzioni concrete (non meramente dichiarative) per tutelare il donatario/acquirente
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