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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10506/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa all'installazione da parte del Tuzi di un traliccio per trasmissioni radioelettriche sul fondo di sua proprietà; i vicini (Tersigni e D'Orazio) avevano chiesto e ottenuto in primo grado la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi per violazione delle norme su altezze, distanze e rilevanza urbanistico-edilizia. La Corte d'appello di Roma confermò la sentenza di primo grado ritenendo il manufatto costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e in violazione delle norme. Tuzi propose ricorso in Cassazione articolato in sette motivi, tra i quali vizi di forma (data deliberazione), omissione di esame di eccezioni e documenti nuovi in appello (art. 345 c.p.c.), motivazione apparente con riferimento alla normativa urbanistica applicabile e mancato esame di specifici sub-motivi (3c, 3d, 3e), contestazioni sulla CTU e sull'onere probatorio, e critiche all'applicazione dell'art. 890 c.c. e del principio di precauzione in relazione alla condanna risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo, il quinto e il sesto motivo; ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo (motivazione apparente e omissione di esame su specifici profili) e fondato, nella parte pertinente, il secondo motivo con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 345 c.p.c. (regime temporale delle produzioni in appello). Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito dal rilievo sull'istruttoria. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per una nuova valutazione dei fatti e per decidere anche sulle spese di legittimità; in particolare la Corte territoriale dovrà riesaminare l'ammissibilità e l'indispensabilità delle nuove documentazioni prodotte in appello alla luce del regime temporale applicabile e motivare compiutamente sui profili urbanistici ed istruttori censurati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di norme procedure o di diritto sostanziale), n.4 (nullità per violazione delle norme che regolano il procedimento) e n.5 (insufficienza della motivazione). La Corte utilizza tali parametri per valutare la gravità dei vizi dedotti e la loro idoneità a determinare nullità o vizio motivazionale censurabile in Cassazione.

  • art. 132 c.p.c. n.5 e art. 133 c.p.c.

    Riferimenti alle norme sulla decisione e sugli elementi essenziali del provvedimento; censura iniziale sulla data di deliberazione è stata ritenuta mero errore materiale, non idoneo a determinare nullità se il deposito in cancelleria è provato.

  • art. 101 c.p.c. comma 2°

    Regola relativa alla pronuncia sulle eccezioni e richieste istruttorie; censurata omissione di esame di eccezione di nullità e relativa produzione probatoria in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Disciplina i documenti e mezzi nuovi in appello: la Corte rammenta il principio tempus regit actum e che la versione applicabile è quella vigente alla data della sentenza di primo grado (qui antecedente alla modifica del 2012), pertanto il giudice d'appello doveva motivare sull'indispensabilità delle nuove prove.

  • art. 54 D.L. n. 83/2012 (convertito l. n. 134/2012)

    Richiama la novella normativa che ha modificato l'art. 345 c.p.c.; la Corte sottolinea che tale nuova disciplina si applica solo se la sentenza di primo grado è pubblicata dopo l'11/9/2012.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Previsione sulla correzione degli errori materiali; utilizzata per affermare che l'indicazione errata della data di deliberazione è emendabile.

  • art. 872 e 873 c.c.

    Richiamo che i regolamenti comunali e i piani regolatori integrano le norme civili sulle distanze tra costruzioni; la Corte afferma che il giudice deve applicare le norme locali indipendentemente dalla loro allegazione da parte delle parti.

  • artt. 115 e 193 c.p.c.

    Norme sulla valutazione della prova e sull'onere probatorio; la Corte ha rigettato il rilievo che la CTU fosse inidonea ad assolvere il compito interpretativo delle norme locali.

  • artt. 194 e 198 c.p.c.

    Norme relative alla prova documentale e alla contestazione degli atti: in parte richiamate nella valutazione sulla presunta non contestazione dell'atto notarile di acquisto.

  • art. 890 c.c.

    Norma sul danno da fatto illecito o attività pericolosa (applicazione in tema di responsabilità per immissioni/impianti): la Corte ha ritenuto che le questioni sull'applicazione dell'art. 890 e del principio di precauzione necessitino di nuova valutazione in sede di rinvio.

  • art. 1062 c.c.

    Norma citata nel gravame relativa all'acquisto avverso nello stato di fatto e destinazione del padre di famiglia; la mancata trattazione da parte della Corte d'appello è stata ritenuta omissione censurabile.

  • d.l. n. 83/2012 convertito con l. n. 134/2012

    Normativa che ha modificato il regime dell'ammissione dei 'nova' in appello (art. 345 c.p.c.); la Corte evidenzia l'applicazione temporale corretta della novella.

  • l. n. 353/1990

    Richiamata in relazione alle modifiche storiche dell'art. 345 c.p.c.; utile per il principio secondo cui il giudice d'appello deve motivare sull'indispensabilità delle nuove prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dagli ermellini per ricordare che non è necessario invocare espressamente il n.4 dell'art.360 purché il motivo denoti univoco riferimento alla nullità per omissione di pronuncia.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione della data di deliberazione non determina nullità se la sentenza risulta regolarmente depositata in cancelleria: fa fede la data di deposito.
  • In materia di produzioni documentali in appello va applicato il principio tempus regit actum: occorre verificare quale versione dell'art. 345 c.p.c. fosse vigente alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado; se applicabile la disciplina ante-novella, il giudice d'appello può ammettere nuova prova solo se ne motivi l'indispensabilità rispetto alle prove già acquisite.
  • La Corte d'appello è obbligata a motivare specificamente sulle eccezioni e sui profili decisivi sollevati dalle parti; l'omissione di esame di questioni rilevanti (anche se sollevate in modo puntuale) integra vizio di motivazione o di omissione che può portare alla cassazione e al rinvio.
  • Il principio di precauzione o valutazioni generiche non possono sostituire la necessità di prova quando la decisione incide sul riparto probatorio (es. superamento di limiti soglia per impianti): se si condanna per danni o per pericolo serve adeguata istruttoria probatoria.
  • Le norme urbanistiche e i regolamenti comunali integrano le regole civili sulle distanze e devono essere applicati dal giudice d'ufficio anche se le parti non le hanno dettagliatamente provate o invocate; il giudice può avvalersi della CTU o chiedere informazioni al Comune.
  • Se si censura in cassazione la insufficiente motivazione della Corte territoriale, è necessario che il motivo vertente sull'insufficienza renda percepibile il concreto pregiudizio o l'omissione decisiva, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

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