Cassazione Civile, Sentenza n. 10482/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la demolizione di un fabbricato costruito in corrispondenza del km 16+950 della carreggiata Sud dell'autostrada Napoli-Salerno, sostenendo che la costruzione è stata realizzata a distanza inferiore alle distanze minime imposte dalla normativa sulle fasce di rispetto autostradali (art. 9 l. 729/1961, art. 19 l. 765/1967, D.M. 1404/1968 e norme del codice della strada). Il tribunale di primo grado aveva ritenuto che l'immobile fosse dentro il perimetro del centro abitato (delibera di Giunta comunale n.8/1995) e quindi soggetto al limite di 25 metri previsto dalla legge 729/1961, limite ritenuto rispettato. La Corte d'appello ha confermato, richiamando una certificazione comunale del 2017. Autostrade Meridionali ha impugnato sostenendo tra l'altro che la Corte d'appello non ha correttamente verificato se, alla data di costruzione (antecedente al 1986), l'immobile fosse dentro o fuori il centro abitato e ha errato nel considerare rilevante la sola certificazione comunale posteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (e ha dichiarato assorbiti gli altri), ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente accertato se, alla data di costruzione (antecedente al 1986), l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazione che il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
legge 24 luglio 1961, n. 729 - art. 9
"vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa"
Fissa la distanza minima di 25 metri dalle autostrade; la Corte ha affermato che tale disposizione resta applicabile alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo le leggi successive quando occorre determinare le distanze per costruzioni antecedenti alle nuove norme.
legge 6 agosto 1967, n. 765 - art. 19
riferimento normativo alla regolamentazione delle distanze per le costruzioni fuori dei centri abitati
La disposizione demanda al Ministro la regolamentazione delle distanze per le costruzioni fuori dai centri abitati; per le costruzioni fuori del perimetro urbano si applicano i limiti dettati dal D.M. 1404/1968 (es. 60 m per autostrade).
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 - artt. 4 e 5
individuazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale (in particolare art. 4, m. 60 per le autostrade)
Stabilisce le distanze (es. 60 metri per le autostrade) da rispettare per le costruzioni fuori dal perimetro dei centri abitati; disciplina urbanistica finalizzata alla tutela del nastro stradale.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) - art. 18 e art. 234 comma 5
"[l]e norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia"
Il codice e il suo regolamento fissano, tra l'altro, una fascia di rispetto di 30 metri per le autostrade all'interno dei centri abitati, ma tali norme operano solo dopo la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4; fino ad allora continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) - art. 28
riferimento normativo al regime delle fasce di rispetto e all'ampiezza di 30 metri nelle ipotesi previste dal codice
Specifica aspetti attuativi del codice della strada (fra cui l'ampiezza della fascia di rispetto nei centri abitati); è operativo dopo la delimitazione dei centri abitati e in assenza di strumenti urbanistici vigenti.
legge n. 865/1971 - art. 18
normativa richiamata con riferimento alla nozione di centro abitato ai fini urbanistici
Rilevante nel definire la nozione di perimetro urbano ai fini urbanistici; la ricorrente aveva sostenuto che la nozione di centro abitato per questi fini doveva essere desunta anche da questa norma.
codice civile - art. 879, secondo comma
riferimento alla necessità di osservare leggi e regolamenti per le costruzioni in confine con le vie pubbliche
Conferma la specialità della disciplina stradale rispetto ad altri assetti regolatori: per costruzioni a ridosso di strade devono osservarsi le norme del codice della strada e relative disposizioni, volte a tutelare interessi pubblici di sicurezza della circolazione.
Codice di procedura civile - artt. 115 e 116 c.p.c.
riferimento alle regole di valutazione e formazione della prova
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l'omessa o carente motivazione sull'accertamento dei fatti (in particolare sulla qualificazione dell'area come interna o esterna al centro abitato alla data di costruzione).
Massime di principio
- Per stabilire la distanza di rispetto applicabile ad una costruzione lungo un'autostrada occorre prima determinare la data di costruzione: le norme entrate in vigore successivamente non si applicano retroattivamente se la determinazione delle nuove fasce dipende dalla delimitazione dei centri abitati.
- Se la costruzione è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), il giudice deve accertare se, alla data di edificazione, l'immobile si trovasse dentro o fuori il perimetro urbano; la disciplina previgente (es. art. 9 l. 729/1961 e D.M. 1404/1968) sarà determinante.
- La delimitazione del centro abitato va ricostruita in base agli strumenti urbanistici e agli atti comunali vigenti alla data di costruzione (piano regolatore, delibere, certificazioni storiche); certificazioni comunali posteriori possono non essere decisive se non riferite esplicitamente alla situazione anteriore.
- La differenza pratica: fuori dal centro abitato si applicano le distanze più ampie (es. 60 m secondo D.M. 1404/1968), dentro il centro abitato la disciplina storica prevedeva 25 m (art. 9 l.729/1961) e la disciplina recente 30 m (art. 18 codice della strada), a seconda del periodo e dell'attuazione delle delimitazioni.
- La presentazione di istanze di sanatoria anteriori (es. 1986) è indice utile per datare la costruzione; il giudice deve valutare documentalmente la datazione e l'effettiva posizione urbanistica all'epoca dell'edificazione.
- In caso di accertata incertezza o di motivazione carente del giudice di merito circa il perimetro urbano rilevante, la Cassazione può cassare e rinviare perché il giudice del rinvio compia le necessarie indagini di fatto e dia motivazione puntuale.
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