Cassazione Penale, Sentenza n. 39567/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado e dichiarato la loro responsabilità ai soli fini civili per il reato di truffa aggravata. Maurelli ha dedotto violazione degli artt. 125 e 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per aver operato una reformatio in pejus basata su diversa valutazione della prova dichiarativa senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale e senza fornire la motivazione rafforzata richiesta quando si rovescia un'assoluzione. De Maggis ha censurato la mancata considerazione di una memoria difensiva (depositata via PEC) con cui era eccepita l'inammissibilità dell'appello della parte civile per vizi formali e di contenuto.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto i motivi proposti da Maurelli ritenendo che la Corte d'appello avesse ribaltato l'assoluzione basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prova dichiarativa decisiva senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e senza motivazione rafforzata. Il ricorso di De Maggis è stato invece dichiarato inammissibile nei motivi proposti, ma, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato (art. 587 c.p.p.), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili per entrambi gli imputati e ha rinviato per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
Il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi del comma 3-bis; l'obbligo persiste anche dopo le modifiche normative e si accompagna all'esigenza di motivazione rafforzata
Richiamato nella doglianza relativa alla regola del divieto di reformatio in pejus senza adeguata garanzia procedurale; la Corte ha considerato la violazione procedurale connessa alla mancata rinnovazione della prova
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti sotto il profilo del giusto processo; la Corte ha valutato l'illegittimità della riforma d'appello alla luce delle garanzie processuali richieste dall'art. 6 (es.: diritto a un equo processo)
Applicato per riconoscere l'effetto estensivo dell'accoglimento del motivo di ricorso di un imputato anche agli altri coimputati che non abbiano proposto ricorso o il cui ricorso sia inammissibile
Norma invocata per il rinvio al giudice civile competente, disponendo il rimedio processuale conseguente all'annullamento degli effetti civili della sentenza penale
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Rilevato soltanto in relazione alla trattazione del procedimento con contraddittorio cartolare (modalità di trattazione adottata)
comma 1-bis (richiamato come non applicabile)
La Corte ha osservato che la modifica normativa non era applicabile al caso e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di conseguenze dell'annullamento agli effetti civili quando non è stata rinnovata la prova dichiarativa
Massime di principio
- Se la Corte d'appello intende riformare un'assoluzione fondata sull'attendibilità di prova dichiarativa decisiva, è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) salvo casi eccezionali debitamente motivati.
- La riforma in pejus di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata: il mero diverso apprezzamento delle dichiarazioni non è sufficiente se non accompagnato da argomentazione persuasiva e, quando la prova dichiarativa è decisiva, dalla sua rinnovazione.
- Se l'appello della parte civile ha determinato la condanna ai soli effetti civili senza rinnovazione della prova dichiarativa, la Corte di cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
- La vittoria in Cassazione di un coimputato può giovare anche agli altri imputati (effetto estensivo ex art. 587 c.p.p.), comportando l'annullamento degli effetti civili nei confronti di tutti anche se alcuni hanno presentato ricorsi inammissibili o non hanno proposto ricorso.
- Questioni formali (es. depositi via PEC, timbri) non incidono automaticamente sull'esito se la Corte territoriale ha esaminato e motivato il merito in modo sostanziale; tuttavia è prudente curare la regolarità formale degli atti difensivi.
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