Cassazione Civile, Ordinanza n. 05405/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (intimato)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del nuovo rimedio e ha richiamato l'art. 403 c.p.c., secondo cui la decisione resa nel giudizio di revocazione non è a sua volta impugnabile per revocazione, ma solo con i mezzi originariamente esperibili contro la sentenza impugnata per revocazione. È stato inoltre richiamato l'orientamento per cui non è proponibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso le sentenze o ordinanze della Cassazione rese nel giudizio di revocazione, quando la decisione non abbia natura decisoria di merito suscettibile di ricorso autonomo. La controparte intimata non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e ha trasmesso irritualmente ulteriore documentazione via e-mail alla cancelleria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la nuova impugnazione fosse preclusa dall'art. 403 c.p.c., poiché avverso la decisione resa nel giudizio di revocazione non è ammessa un'ulteriore revocazione. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato. È stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
Indica il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto a fondamento del ricorso per revocazione.
"Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione"
Esclude la proponibilità della revocazione contro la decisione resa nel giudizio di revocazione, consentendo solo i mezzi di impugnazione originariamente esperibili contro la decisione impugnata per revocazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per escludere che il ricorso straordinario sia esperibile avverso le decisioni della Cassazione nel giudizio di revocazione quando non ricorrano i relativi presupposti.
Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Giustifica la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è a sua volta impugnabile con revocazione; il sistema consente soltanto i mezzi di impugnazione originariamente previsti contro la decisione oggetto della revocazione.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è proponibile contro le decisioni della Corte di cassazione rese nel giudizio di revocazione quando la legge preveda un diverso e specifico regime delle impugnazioni.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a regolamentazione delle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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