Ordinanza n. 510/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle domande di Nulla Osta al lavoro subordinato non stagionale presentate in data 5 febbraio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POTJA AGIM IN P. E N.Q. DI LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA AK GROUP S.R.L. il 19\1\2026: per l’annullamento dei provvedimenti di rigetto nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle domande di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e, con motivi aggiunti, provvedimenti di rigetto dei nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulle domande di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale presentate il 5 febbraio 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi provvedimenti di rigetto dei nulla osta, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure sono state ritenute riferibili, in particolare, al difetto di motivazione e di istruttoria: l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione reddituale prodotta e la complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza dei motivi aggiunti, ravvisando un difetto di motivazione e di istruttoria nei provvedimenti di rigetto. In particolare, l'amministrazione non aveva adeguatamente approfondito la documentazione reddituale e la complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro e la solidità dell'impresa in relazione al numero e alla tipologia delle assunzioni richieste. Il giudice ha precisato, ai fini della valutazione cautelare, che nel caso di richieste plurime non possono applicarsi meri automatismi fondati sulla moltiplicazione di una soglia di fatturato o reddito imponibile di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, ove tali meccanismi non siano espressamente previsti dalla disciplina applicabile; occorre invece una valutazione complessiva della capacità economica e della solidità dell'impresa. L'istanza cautelare è stata accolta e sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; l'istanza è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Nel valutare le domande plurime di nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione non può fondare il rigetto su un mero automatismo derivante dalla sommatoria di una soglia di reddito o fatturato per ciascun lavoratore, se tale meccanismo non è espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
- La capacità economica del datore di lavoro deve essere apprezzata mediante una valutazione complessiva e concreta, rapportata al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti, nonché alla solidità dell'impresa.
- Un provvedimento di rigetto di domande di nulla osta è viziato, ai fini della tutela cautelare, quando non esamina adeguatamente la documentazione reddituale prodotta e non motiva sulla complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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