Cassazione Civile, Ordinanza n. 08052/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società, per l’anno d’imposta 2009, l’indebita riduzione del reddito d’impresa per effetto della cd. agevolazione "Tremonti ambiente" connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’Ufficio riteneva non corretta la quantificazione del beneficio e, soprattutto, che la detassazione non potesse eccedere il 20% del costo dell’investimento, in ragione del cumulo con le tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, da un lato, che il limite del 20% non fosse presupposto per fruire della Tremonti ambiente e, dall’altro, che, comunque, quel limite andasse riferito al risparmio fiscale e non al costo dell’investimento. In secondo luogo contestava l’applicazione del cd. approccio incrementale e la deduzione dei costi operativi nel calcolo del sovraccosto, sostenendo che, per gli impianti da fonti rinnovabili, la normativa europea applicabile escludesse il riferimento a profitti e costi operativi e che l’intero costo dell’impianto dovesse essere agevolato ove non fosse individuabile un investimento tradizionale comparabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta l’applicazione del limite del 20% al costo complessivo dell’investimento e non al solo risparmio d’imposta. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo, affermando che per gli investimenti in impianti fotovoltaici soggetti al Regolamento CE n. 800/2008 i costi ammissibili devono essere calcolati prendendo a base il sovraccosto rispetto a un impianto tradizionale equivalente, senza considerare vantaggi e costi operativi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla quantificazione dei costi ammissibili e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
Disciplina della cd. Tremonti ambiente, che consente la detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali; l’investimento agevolabile va determinato secondo l’approccio incrementale e, nel caso esaminato, in coordinamento con la normativa europea sugli aiuti di Stato.
art. 9 D.M. 19 febbraio 2007
È interpretato come disposizione che collega il limite del 20% al costo dell’investimento, non al risparmio fiscale prodotto dall’agevolazione.
art. 19 D.M. 5 luglio 2012
Richiamato per affermare che il cumulo tra Tremonti ambiente e tariffe incentivanti è ammesso entro il limite del 20% del costo dell’investimento complessivo.
"per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali ... necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all'ambiente ... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
Definisce il concetto di investimento ambientale e impone il metodo incrementale per la sua quantificazione.
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, art. 23
Per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale di pari capacità e devono essere calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi.
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, art. 21
Richiamato come parte del quadro europeo sugli aiuti ambientali, con previsione del calcolo dei costi ammissibili al netto di vantaggi e costi operativi in relazione agli investimenti per risparmio energetico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali richiede, per gli impianti da fonti rinnovabili, la comparazione con un investimento tradizionale equivalente: il beneficio non si calcola sull’intero costo dell’opera, ma sul sovraccosto rispetto all’alternativa ordinaria.
- Quando la normativa sul cumulo tra incentivo fiscale e tariffe energetiche fissa un limite percentuale, tale limite si riferisce al costo dell’investimento complessivo e non al risparmio d’imposta generato dall’agevolazione.
- Nel regime applicabile agli investimenti ambientali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili devono essere calcolati senza includere vantaggi e costi operativi, se la disciplina europea ratione temporis lo prevede espressamente.
- In presenza di una disciplina europea specifica e applicabile ratione temporis, il giudice tributario deve applicare quella disciplina per la quantificazione del beneficio, anche se la prassi amministrativa abbia fatto riferimento a criteri precedenti non più pertinenti.
- L’approccio incrementale non elimina il requisito comparativo: esso serve a determinare il quantum agevolabile mediante il raffronto tra investimento ambientale e investimento tradizionale equivalente.
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