Cassazione Penale, Sentenza n. 39180/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 28/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza resa il 27/02/2024 (irrevocabile il 02/04/2024). Il ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza del processo penale prima del passaggio in giudicato, contestando la valutazione della Corte di merito secondo cui, in data 07/08/2023, egli aveva ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del relativo verbale, e quindi aveva avuto effettiva conoscenza delle accuse.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di fondamento. La Corte di cassazione, dopo consultazione degli atti, ha confermato che il Capra aveva ricevuto personalmente in data 07/08/2023 la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale dell'udienza preliminare, dal cui contenuto risultava il tenore dell'accusa. Per tale motivo è stata ritenuta legittima la dichiarazione di assenza dell'imputato all'udienza del 28/09/2023 ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte Costituzionale n.186/2000), è stato altresì ordinato il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende, pur senza ritenere il ricorso frutto di colpa grave.
Norme richiamate
La norma consente la dichiarazione di assenza dell'imputato quando risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che la notifica personale ricevuta il 07/08/2023 integrasse tale conoscenza e giustificasse la dichiarazione di assenza all'udienza del 28/09/2023.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali nei giudizi di cassazione; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio secondo cui, in assenza di prova di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può comunque disporre un contributo equitativo alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio disponendo il versamento di euro 3.000 senza ritenere il ricorso frutto di grave colpa.
Massime di principio
- La ricezione personale di una notifica relativa alla richiesta di rinvio a giudizio o al verbale d'udienza costituisce prova di effettiva conoscenza del processo e può giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato ai sensi dell'art.420-bis c.p.p.
- La contestazione di mancata conoscenza del processo deve essere supportata da elementi probatori solidi; mere dichiarazioni del ricorrente o del suo difensore contrarie agli atti non sono sufficienti se la documentazione processuale attesta la notifica.
- La Corte di cassazione può verificare la documentazione e dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza quando i fatti risultano pacificamente documentati negli atti.
- L'inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali (art.616 c.p.p.) e, salvo prova di grave colpa, può essere disposto anche un contributo equitativo alla cassa delle ammende in base al principio costituzionale richiamato.
- In situazioni simili è opportuno impugnare tempestivamente e produrre prove sulla effettiva mancata ricezione delle notifiche (es. attestazioni di domicilio, dichiarazioni notarili, documentazione postale) prima della definitività del provvedimento giudiziario.
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