Cassazione Penale, Sentenza n. 11179/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7/6/2024 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 13/07/2021 - 14/10/2021. La ricorrente deduceva inosservanza o errata applicazione di norme penali e processuali (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e c)) con riferimento agli artt. 314 e ss. c.p.p.: in particolare lamentava l'assenza di una corretta istruttoria sulla genesi del ritardo di esecuzione dell'ordine di affidamento in prova (depositato il 13/07/2021 e notificato il 14/10/2021) e sulla attribuibilità di tale violazione alla "autorità procedente" (Tribunale di Sorveglianza nel suo complesso), nonché la violazione degli artt. 96 e 97 del D.P.R. 230/2000 che impongono la tempestiva esecuzione/trasmissione degli atti
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello. La Corte ha ritenuto che il ritardo di circa tre mesi nell'esecuzione dell'ordine di scarcerazione integri una violazione di legge e che la sentenza di merito non abbia adeguatamente accertato le cause del ritardo né l'attribuibilità dell'errore all'autorità procedente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione derivante da tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione, purché non sussista comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto, e ha quindi disposto un nuovo esame in grado di merito per verificare la sussistenza dei requisiti per la riparazione
Norme richiamate
art. 314 e ss.; art. 606, comma 1, lett. b) e c)
L'art. 314 e ss. disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; l'art. 606 c.p.p. specifica i motivi di cassazione utilizzati per impugnare l'ordinanza di merito
L'art. 47 O.P. regola l'affidamento in prova al servizio sociale e la conseguente immediata scarcerazione del beneficiario; il diritto al godimento immediato della misura è rilevante ai fini della configurabilità della detenzione ingiusta se tale godimento viene ritardato
Gli artt. 96 e 97 impongono regole di esecuzione e trasmissione degli atti in materia di esecuzione penale; la loro violazione (es. mancata o ritardata esecuzione/trasmissione) può integrare un errore dell'autorità procedente idoneo a fondare la domanda di riparazione
Norma richiamata in sede di conclusioni del Procuratore generale (sul piano processuale): menzionata nelle conclusioni presentate per l'inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale
Cass. Sez.4, n. 42632/2024; Cass. Sez.4, n. 47993/2016; Cass. Sez.4, n.18542/2014; Corte Cost. n.310/1996
La giurisprudenza consolidata afferma che la riparazione per ingiusta detenzione è dovuta anche quando la restrizione derivi da vicende successive alla condanna (modalità di esecuzione) dovute a errore dell'autorità procedente; la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione costituisce titolo per la domanda di riparazione, salvo dolo o grave colpa del detenuto
Massime di principio
- Il ritardo nell'esecuzione di un ordine di scarcerazione o nell'attuazione di una misura alternativa (es. affidamento in prova) può generare diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se il ritardo determina la continuazione ingiustificata della privazione della libertà
- Affinché la riparazione sia riconosciuta è necessario che: a) non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia causato il ritardo; b) sussista un errore o una violazione di legge attribuibile all'autorità procedente (anche per carenze della cancelleria), da accertare con adeguata istruttoria
- La Corte di merito deve compiere un'indagine puntuale sulle cause del ritardo (es. data di deposito, comunicazioni alla Procura o ad altri uffici, funzionamento della cancelleria) per determinare l'attribuibilità della responsabilità e l'eventuale diritto alla riparazione
- Il semplice riconoscimento formale che vi sia stato un ritardo non esonera il giudice dal valutare se tale ritardo derivi da una violazione di legge e se l'errore sia imputabile all'autorità procedente; in difetto di tale valutazione la decisione può essere annullata e rinviata
- Nel giudizio di merito, la parte che domanda la riparazione dovrà fornire elementi utili a ricostruire la genesi del ritardo e la mancata esecuzione, mentre il giudice ha il dovere di acquisire e valutare gli atti amministrativi e processuali rilevanti (depositi, comunicazioni, registrazioni di cancelleria)
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