Cassazione Penale, Ordinanza n. 39662/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un condannato avverso l'ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che gli aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 920,00 di multa. Con l'unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si lamentava che, nel calcolo del trattamento sanzionatorio, fosse stato erroneamente individuato come reato più grave il furto aggravato anziché la rapina aggravata, con conseguente illegittimità della quantificazione della pena base e del carico sanzionatorio finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che, in sede di applicazione della continuazione tra reati già separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve individuare la violazione più grave con riferimento alla pena più elevata in concreto inflitta dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si era attenuto a tale criterio, richiamando la pena in concreto più grave riferita a un furto aggravato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze irrevocabili.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge ed vizio di motivazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Criterio per individuare la violazione più grave nella continuazione: va considerata la pena più elevata concretamente determinata dal giudice della cognizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva, quando i reati siano stati definiti con sentenze irrevocabili, la violazione più grave deve essere individuata avendo riguardo alla pena più elevata concretamente inflitta per uno dei reati unificati.
- Non è corretto ancorare la scelta del reato più grave a criteri astratti o alla sola qualificazione del titolo di reato, se il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione del parametro legale della pena concretamente più severa.
- La doglianza che contesti la scelta del reato più grave è manifestamente infondata quando il provvedimento impugnato richiami espressamente il criterio della pena concretamente più elevata e lo applichi coerentemente al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →