Sentenza del 23/12/2016 n. 7362 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Royalties - Conguaglio dopo 2 mesi - Storno successivo - Decorso 6 mesi - Mancata appostazione sopravvenienza attiva - Mancata prova riaddebito - Compensazione di partite - Art. 2423-ter cod. civ. - Divieto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che le royalties fatturate e assoggettate a ritenuta fossero state successivamente stornate, con conseguente eccedenza della ritenuta versata e diritto al rimborso. Il giudice ha però rilevato numerose anomalie: le fatture di conguaglio erano state emesse due mesi dopo la chiusura dell’esercizio, quando il fatturato effettivo era già conoscibile, ma sono state stornate soltanto dopo ulteriori sei mesi senza una spiegazione convincente. Inoltre, lo storno di un costo avrebbe dovuto generare una sopravvenienza attiva nel bilancio successivo, della quale non è stata fornita evidenza, e mancava la prova del riaddebito degli importi stornati. Non è stata ritenuta valida neppure la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di una compensazione di partite.
La decisione
L’appello della società è stato respinto. Il mancato rimborso della ritenuta d’acconto è stato ritenuto legittimo perché la contribuente non ha dimostrato in modo documentale e coerente l’effettivo storno delle royalties, il corretto trattamento contabile della relativa operazione e il riaddebito degli importi. Il divieto di compensazione di partite impone inoltre che le operazioni siano rappresentate separatamente e in modo trasparente nel bilancio e nella contabilità.
Norme richiamate
Art. 2423-ter del codice civile
Divieto di compensi di partite
La norma impone una rappresentazione distinta e trasparente delle voci di bilancio, impedendo di compensare costi e ricavi o altre partite quando tale compensazione renda meno chiara la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di una ritenuta su costi o compensi successivamente stornati, il contribuente deve dimostrare con documenti coerenti l’effettività dello storno, la sua causa e la corretta registrazione contabile.
- Uno storno effettuato molto tempo dopo l’emissione delle fatture, soprattutto quando i dati necessari erano già disponibili, può essere considerato anomalo e richiede una spiegazione specifica e adeguatamente provata.
- Lo storno di un costo deve trovare corrispondenza nelle scritture e nel bilancio successivo, normalmente attraverso l’emersione del relativo componente positivo; l’assenza di tale evidenza indebolisce la pretesa del contribuente.
- Non è sufficiente qualificare l’operazione come compensazione di partite: le operazioni devono essere contabilizzate separatamente, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e rappresentazione veritiera.
- In caso di contestazione fiscale, la documentazione contabile deve consentire di ricostruire l’intera sequenza dell’operazione, inclusi fatturazione, conguaglio, storno, eventuale riaddebito e trattamento della ritenuta.
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