Cassazione Penale, Sentenza n. 45293/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Burri impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere (applicata in vista della sua consegna alla Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo per reati ambientali: riciclaggio di 473,6 tonnellate di mercurio e profitti illeciti), deducendo: (i) omissione di motivazione su elementi idonei ad escludere il pericolo di fuga (es. disponibilità sopravvenuta di domicilio in Italia, lontananza temporale dei fatti); (ii) mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) e violazione del principio di proporzionalità e parità di trattamento nello spazio europeo; (iii) successivamente ha aggiunto motivo nuovo relativo all'omessa traduzione dell'ordinanza in lingua a lui nota, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte Suprema ha accolto il ricorso limitatamente alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per l'omessa traduzione dell'ordinanza impugnata, dichiarandone la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c). Ha richiamato la direttiva 2010/64/UE e le modifiche del d.lgs. n.32/2014 che impongono la traduzione di provvedimenti che incidono sulla libertà personale; ha ritenuto che tale obbligo si estenda anche ai provvedimenti che respingono istanze de libertate. Le altre doglianze relative alla sussistenza dei presupposti cautelari sono state assorbite. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 2:2, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
Direttiva 2010/64/UE
«stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e [specificamente: n.d.e.] nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo»
La Corte la utilizza per affermare l'obbligo di traduzione anche nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e come parametro interpretativo vincolante per le regole interne
Art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.32/2014)
"i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali"
La Corte interpreta la norma, alla luce della direttiva, in senso estensivo: il dovere di traduzione riguarda anche i provvedimenti che, pur respingendo richieste de libertate, confermano limitazioni della libertà personale
Atto di recepimento della direttiva 2010/64/UE che ha modificato l'art. 143 cod. proc. pen.; viene richiamato come fonte che impone obblighi di traduzione
Legge n.69/2005, art. 9, commi 4 e 5
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alle garanzie procedurali e agli adempimenti relativi ai provvedimenti di consegna; non decisive nel dictum ma valutate nel complesso delle doglianze
Articoli 274 lett. b) e 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamati in quanto disciplinano le misure cautelari personali e le esigenze di motivazione, rilevanti per le doglianze sulla mancata valutazione di alternative alla custodia
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti processuali; utilizzata per dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata in ragione dell'omessa traduzione
Art. 6 CEDU, comma 3 (e art. 5 CEDU)
Richiamati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte valorizza la protezione dei diritti di difesa nell'obbligo di fornire traduzioni comprensibili
Articoli 3, 24, 111 e 117 Cost.
Principi costituzionali richiamati dal ricorrente (diritto alla difesa, ragionevole durata, conformità al diritto UE); la Corte li considera nel quadro dei diritti processuali ma decide sul profilo specifico della traduzione
Richiamato dalla difesa tra le norme processuali invocate; non è stato il profilo decisivo ma rientra nelle doglianze di nullità procedurale
Legge n.69/2005, art. 2:2, comma 5
Richiamata nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio
Massime di principio
- L'omessa traduzione di un provvedimento che incide sulla libertà personale, se la lingua nota all'interessato era già risultata dall'istruttoria, è causa di nullità dell'atto e pregiudica il diritto di difesa.
- La direttiva 2010/64/UE e il suo recepimento impongono che la traduzione scritta sia garantita anche nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e per i provvedimenti che statuendo su istanze de libertate confermano limitazioni della libertà.
- Quando esistono profili di nullità procedurale rilevanti (es. traduzione), il giudice di legittimità può annullare l'atto senza entrare nel merito delle questioni cautelari che verranno nuovamente valutate dal giudice del rinvio.
- Nelle valutazioni sulla custodia cautelare in vista di esecuzione di mandato europeo il giudice deve motivare puntualmente su elementi rilevanti (pericolo di fuga, domicilio, alternative meno afflittive) e considerare il principio di proporzionalità e parità di trattamento nello spazio europeo.
- L'introduzione di nuovi motivi di impugnazione basati su violazioni procedurali può risultare decisiva quando attengono al diritto alla corretta informazione e al diritto di difesa; tali profili non possono essere trascurati dal giudice che decide sulla libertà personale.
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