Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina aggravata commessa in concorso. Con quattro motivi sosteneva, in sostanza, che la qualificazione giuridica corretta dovesse essere quella di furto aggravato e non di rapina aggravata, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute nei giudizi di merito. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per affermare la sussistenza del concorso di persone nel reato, ritenuto integrato nei giudizi di merito
richiamato per ribadire il concorso di persone nella rapina contestata
norma sostanziale implicata dalla contestazione di rapina aggravata, confermata nei suoi elementi costitutivi
norma sostanziale evocata dalla difesa nella prospettiva di una riqualificazione in furto aggravato
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una diversa ricostruzione storica del fatto o una nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre pedissequamente doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e coerente dalla corte di merito.
- Quando i giudici di merito abbiano congruamente individuato gli elementi costitutivi del reato contestato, inclusi l'elemento oggettivo e quello soggettivo, la diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente non può essere ottenuta tramite una mera contestazione del compendio probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34815/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →