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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina aggravata commessa in concorso. Con quattro motivi sosteneva, in sostanza, che la qualificazione giuridica corretta dovesse essere quella di furto aggravato e non di rapina aggravata, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute nei giudizi di merito. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per affermare la sussistenza del concorso di persone nel reato, ritenuto integrato nei giudizi di merito

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato per ribadire il concorso di persone nella rapina contestata

  • art. 628 c.p.

    norma sostanziale implicata dalla contestazione di rapina aggravata, confermata nei suoi elementi costitutivi

  • art. 624 c.p.

    norma sostanziale evocata dalla difesa nella prospettiva di una riqualificazione in furto aggravato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una diversa ricostruzione storica del fatto o una nuova valutazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre pedissequamente doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e coerente dalla corte di merito.
  • Quando i giudici di merito abbiano congruamente individuato gli elementi costitutivi del reato contestato, inclusi l'elemento oggettivo e quello soggettivo, la diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente non può essere ottenuta tramite una mera contestazione del compendio probatorio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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