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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19914/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione: al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della circostanza prevista dall'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, nonché alla commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo della necessaria specificità, perché non conteneva una reale critica alla decisione impugnata ma mirava soltanto a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 219, ultimo comma, legge fall.

    La norma è richiamata solo come oggetto di doglianza del ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il motivo è ritenuto aspecifico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    Richiamata per il principio di specificità del motivo di ricorso, che deve muovere una critica effettiva alla decisione impugnata e non una mera richiesta di rivalutazione del fatto.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata a sostegno della condanna alla Cassa delle ammende in caso di evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve avere un contenuto specifico e confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, si limiti a riproporre censure di merito già disattese senza indicare un effettivo errore logico-giuridico della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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