Sentenza del 26/08/2016 n. 639 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - contraddittorio endoprocedimentale - necessità - sussiste - art. 12, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo la tesi accolta, l'art. 12 della Legge n. 212/2000 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato: la nozione di "verifiche fiscali" comprende non solo accessi, ispezioni e verifiche eseguiti presso i locali del contribuente, ma anche le verifiche "a tavolino" svolte dagli uffici. Prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, il contribuente deve quindi avere la possibilità effettiva di conoscere le contestazioni e fornire chiarimenti o osservazioni.
La decisione
La sentenza afferma la necessità del contraddittorio endoprocedimentale anche nelle verifiche a tavolino, qualificandolo come principio immanente dell'ordinamento tributario ogni volta che l'Amministrazione intenda adottare un provvedimento lesivo dei diritti o degli interessi del contribuente. Ne consegue l'illegittimità dell'atto adottato senza tale confronto, nei limiti in cui la violazione sia rilevante e abbia inciso concretamente sulle garanzie difensive del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La locuzione "verifiche fiscali" deve essere intesa in senso ampio
La disposizione non riguarda esclusivamente gli accessi, le ispezioni e le verifiche effettuati presso la sede o i locali del contribuente, ma si estende anche alle verifiche svolte a tavolino, imponendo il rispetto delle garanzie partecipative.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria sta per adottare un atto impositivo potenzialmente lesivo, il contribuente deve normalmente essere posto in condizione di conoscere preventivamente le contestazioni e di presentare osservazioni.
- Il contraddittorio può essere necessario anche se l'attività di controllo si svolge interamente presso gli uffici dell'Amministrazione e non mediante accessi o ispezioni presso il contribuente.
- L'omissione del contraddittorio può determinare l'illegittimità dell'atto, soprattutto quando il contribuente dimostri che il confronto avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'accertamento.
- La portata concreta dell'obbligo deve comunque essere verificata in relazione al tipo di tributo, alla disciplina applicabile e alle eventuali specifiche eccezioni previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 ago 2016Sentenza del 26/08/2016 n. 491 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →