Sentenza del 26/08/2016 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008. L'accertamento, fondato sull'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, contestava maggiori ricavi non dichiarati e conseguenti maggiori imposte e sanzioni. L'Ufficio sosteneva la legittimità dell'accertamento induttivo sulla base dello scostamento dagli studi di settore, dell'antieconomicità della gestione, della reiterata incongruità dei ricavi, della non coerenza di alcuni indicatori economici, dei crediti IVA e dell'andamento delle dichiarazioni dei redditi, trasformatesi in perdite. Il contribuente aveva contestato la carenza dei presupposti e l'assenza di adeguati riscontri probatori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, considerando sufficientemente gravi, precise e concordanti gli elementi utilizzati dall'Ufficio per evidenziare l'inattendibilità della contabilità e la capacità contributiva non dichiarata. In particolare, il reddito dichiarato è stato ritenuto inidoneo a remunerare il capitale e il lavoro investiti, in rapporto ai costi sostenuti per materie prime e servizi. Poiché il contribuente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità delle ricostruzioni dell'Ufficio o la regolarità e razionalità delle operazioni contestate, l'accertamento è stato confermato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito d'impresa sulla base di dati e notizie raccolti e di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma consente l'accertamento induttivo quando emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, anche mediante studi di settore e ulteriori presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire una base dell'accertamento, senza che l'Ufficio debba necessariamente utilizzare ogni dato previsto dallo studio generale, purché gli elementi selezionati siano sintomatici e siano accompagnati da una motivazione adeguata sulle anomalie riscontrate.
Cassazione, sentenza n. 16430 del 27 luglio 2011
La decisione richiama il principio secondo cui l'Ufficio può fondare l'accertamento anche su alcuni elementi significativi dello studio di settore, integrandoli con altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- Uno scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non rende automaticamente fondato l'accertamento; può però assumere valore probatorio se accompagnato da ulteriori anomalie concrete e adeguatamente motivate.
- Indicatori quali reiterata incongruità dei ricavi, gestione antieconomica, perdite, crediti IVA anomali e redditi incapaci di remunerare capitale e lavoro possono giustificare un accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
- Quando l'Ufficio individua specificamente le poste inattendibili e dimostra la loro idoneità a evidenziare ricavi non dichiarati, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e coerente delle anomalie.
- La contabilità regolare sotto il profilo formale non è sufficiente a impedire l'accertamento se i dati risultano complessivamente abnormi, irragionevoli o incompatibili con la normale economicità dell'attività.
- In una situazione analoga, la difesa del contribuente dovrebbe contestare puntualmente ciascun indicatore, spiegare le ragioni economiche delle perdite o dei margini ridotti e produrre documentazione idonea a dimostrare che lo scostamento non riflette maggiori ricavi occultati.
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