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Sentenza

Sentenza del 26/08/2016 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Opponibile al Fisco il giudicato favorevole ottenuto dal debitore in solido.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia aveva aumentato il valore dichiarato dell'immobile da 489.000 euro a 761.300 euro. In precedenza, un altro coobbligato, la società V. S.r.l., aveva ottenuto una sentenza passata in giudicato che aveva annullato lo stesso avviso per carenza di motivazione. La ricorrente ha chiesto che tale giudicato favorevole fosse esteso anche a lei, ai sensi dell'art. 1306 c.c., applicabile alle obbligazioni solidali.

La decisione

La Commissione ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo all'estensione del giudicato. Ha stabilito che il coobbligato che abbia impugnato autonomamente l'avviso può opporre all'Amministrazione il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché sul suo ricorso non si sia ancora formato un giudicato. Di conseguenza, ha accolto l'appello, annullato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento, ponendo le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate per 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 1306 del codice civile

    La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale sul suo aspetto pluralistico consente l'estensione del giudicato favorevole al condebitore.

    In presenza di un'obbligazione solidale derivante dal medesimo titolo, il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati può essere fatto valere dagli altri che abbiano impugnato autonomamente l'atto, se nei loro confronti non si è ancora formato un giudicato. La norma opera come deroga ai limiti soggettivi del giudicato.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 14814 del 5 luglio 2011

    La sentenza è richiamata a sostegno del principio secondo cui il condebitore può beneficiare del giudicato favorevole formatosi tra l'Amministrazione e un altro coobbligato, senza incontrare limiti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal proprio eventuale giudicato diretto.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali derivanti dal medesimo atto o titolo, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere opposto all'Amministrazione anche dagli altri coobbligati.
  • L'estensione del giudicato è normalmente possibile solo se il coobbligato interessato ha impugnato autonomamente l'atto e il suo ricorso non è ancora coperto da giudicato definitivo.
  • Il principio può operare anche quando il giudicato favorevole riguarda l'annullamento dell'atto per un vizio comune, come la carenza di motivazione.
  • Se il ricorso del coobbligato è già stato definito con sentenza passata in giudicato, l'art. 1306 c.c. non consente normalmente di riaprire la controversia.
  • L'Amministrazione non può ignorare il giudicato favorevole relativo allo stesso rapporto solidale quando ricorrono i presupposti per la sua estensione.

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