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Sentenza

Sentenza del 26/08/2016 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2008, un avviso di accertamento induttivo determinando ricavi non dichiarati pari a circa 1.836.710 euro e un reddito d'impresa di circa 18.185 euro, con conseguente richiesta di maggiori imposte IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Il contribuente contestava il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'assenza di un preventivo contraddittorio e la mancata motivazione dell'urgenza. Contestava inoltre l'accertamento induttivo e il mancato riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti documentati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che l'obbligo di contraddittorio e il termine di 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applichino agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali del contribuente, ma non alle verifiche cosiddette "a tavolino", svolte mediante richiesta di documenti o questionari. Di conseguenza, non era necessaria neppure una specifica motivazione sull'urgenza dell'emissione anticipata dell'avviso. È stato ritenuto legittimo anche l'accertamento induttivo, poiché la documentazione e le scritture contabili prodotte erano incomplete. Quanto all'IVA, la detrazione è stata negata perché il contribuente non aveva dimostrato la regolare annotazione delle fatture e dei versamenti nei registri IVA. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Le garanzie previste si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente.

    Il termine dilatorio di 60 giorni e il relativo contraddittorio non costituiscono un obbligo generalizzato per ogni procedimento tributario; operano, secondo la sentenza, quando l'accertamento deriva da un'attività ispettiva svolta fisicamente nei locali del contribuente.

  • Legge n. 212/2000, artt. 6, 8 e 10

    Le disposizioni richiamate non sono state ritenute idonee a invalidare l'accertamento, in assenza di una specifica violazione sostanziale delle garanzie partecipative o degli obblighi dell'amministrazione.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 9 dicembre 2015

    Il contribuente deve prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato; la relativa opposizione non deve essere puramente pretestuosa.

    Anche quando si invochi la violazione del contraddittorio, non è sufficiente una contestazione formale: occorre indicare concretamente quali difese o elementi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.

  • Sentenza Cassazione n. 13588 del 2014

    Ha ribadito che il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, non si applica agli atti impositivi emessi a seguito di verifiche documentali svolte senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.

  • D.M. n. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali del grado d'appello, determinate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica automaticamente a ogni accertamento: occorre verificare se vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa o del professionista.
  • Quando il controllo fiscale è svolto esclusivamente tramite questionari, richieste documentali o analisi d'ufficio, si tratta normalmente di una verifica "a tavolino" e l'assenza del termine dilatorio o del contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'atto.
  • La contestazione della mancata partecipazione procedimentale deve indicare in modo concreto quali elementi, documenti o argomentazioni il contribuente avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto modificare l'accertamento.
  • In presenza di scritture contabili incomplete o non attendibili, l'amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo, purché la ricostruzione del reddito sia adeguatamente motivata.
  • Per ottenere la detrazione IVA non basta dimostrare l'esistenza delle fatture o il pagamento degli acquisti: il contribuente deve provare anche la regolare registrazione delle operazioni nei registri IVA e il rispetto degli adempimenti formali richiesti.
  • La produzione di documentazione utilizzabile ai fini delle imposte dirette non comporta automaticamente il riconoscimento della detrazione IVA, perché i due tributi hanno presupposti e requisiti documentali distinti.

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