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Sentenza

Sentenza del 26/08/2016 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario privo di delega.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, in primo luogo, la validità del ruolo e dell'atto impositivo sottoscritti dal dott. A. D., funzionario privo di qualifica dirigenziale e, secondo la contribuente, privo di una delega nominativa, specifica e temporalmente valida conferita dal capo dell'Ufficio. La contribuente ha invocato l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede, a pena di nullità, la sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'Ufficio o di un impiegato della carriera direttiva formalmente delegato. In secondo luogo, è stata eccepita la tardività dell'appello dell'Agenzia: la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata via PEC il 7 luglio 2015, mentre l'appello risultava spedito il 9 ottobre 2015, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia contestava sia la validità della notifica via PEC sia la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, sostenendo la legittimità del ruolo e dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto entrambe le eccezioni della contribuente: ha ritenuto illegittimo il ruolo e l'atto impositivo perché sottoscritti da un funzionario privo di qualifica dirigenziale e senza prova di una valida delega, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973; inoltre ha ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia, considerando provata la spedizione del 9 ottobre 2015 e valida la notifica della sentenza di primo grado tramite PEC. L'appello dell'Ufficio è stato quindi respinto e la sentenza della C.T.P. è stata confermata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.

    Quando l'avviso di accertamento è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una delega formale, specifica e riferita al soggetto incaricato. In mancanza, l'atto è illegittimo.

  • Art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973

    È stato richiamato con riferimento alla titolarità del potere di sottoscrivere il ruolo e agli adempimenti dell'Ufficio impositore.

  • Art. 21-septies della legge n. 241/1990

    È stato invocato dalla contribuente per sostenere la nullità o inesistenza del ruolo emesso da un soggetto privo del relativo potere.

  • Art. 21-octies della legge n. 241/1990

    È stato richiamato in relazione al vizio di incompetenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto.

  • Art. 4 del D.P.R. n. 68/2005

    La Commissione ha ritenuto valida la notificazione tramite PEC, con effetti giuridici idonei a far decorrere il termine per l'impugnazione.

  • Art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la notificazione delle sentenze tributarie; l'Ufficio ne ha invocato l'applicazione esclusiva, ma la Commissione ha ritenuto comunque efficace la notificazione PEC effettuata dalla contribuente.

  • Art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il termine per impugnare la sentenza è di sessanta giorni decorrenti dalla sua notificazione ad istanza di parte.

    La spedizione dell'appello oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione valida della sentenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato per le controdeduzioni dell'appellata nel giudizio di appello tributario.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    È stata richiamata nel dibattito sugli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi di concorso, senza che ciò comportasse automaticamente, secondo la tesi dell'Ufficio, la caducazione degli atti già emessi.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento o un ruolo sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio deve essere accompagnato dalla prova di una delega formale, nominativa, specifica e valida per il periodo interessato.
  • Una delega generica o impersonale, priva dell'indicazione del delegato, dell'oggetto o della durata, può non essere sufficiente a legittimare la sottoscrizione dell'atto.
  • Il difetto di potere o di delega del sottoscrittore può determinare l'illegittimità o la nullità dell'atto impositivo, se la normativa applicabile prevede espressamente tale conseguenza.
  • L'Amministrazione finanziaria deve essere in grado di documentare la qualifica del sottoscrittore e l'eventuale delega; tali elementi non devono essere necessariamente considerati fatti notori.
  • Nel processo tributario è essenziale verificare la data effettiva di notificazione della sentenza e quella di spedizione dell'appello, perché il superamento del termine di impugnazione può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • Le ricevute e gli esiti ufficiali del servizio postale o PEC possono assumere rilievo decisivo per provare le date, soprattutto quando sono in contrasto con attestazioni interne dell'Amministrazione.
  • La validità delle notificazioni telematiche deve essere valutata alla luce delle norme speciali del processo tributario e della disciplina generale della PEC applicabile al momento della notifica.

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