Sentenza del 26/08/2016 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di alcuni costi sostenuti nell'anno 2008, ritenendoli privi dei requisiti di certezza, precisione e inerenza. Gli elementi valorizzati dall'Ufficio erano, tra gli altri, la genericità delle fatture, l'assenza dell'indicazione dei mezzi di trasporto e di pagamento, la mancata produzione di autorizzazioni relative a lavori di rifacimento e l'unicità del soggetto emittente delle fatture. La contribuente sosteneva invece che i costi fossero effettivi, documentati e riferibili all'attività d'impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato in gran parte l'avviso di accertamento, mantenendo soltanto la sanzione per la mancata presentazione dello studio di settore. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto che i costi fossero documentati e inerenti all'attività d'impresa, poiché riguardavano vendite in stock di abbigliamento, acquisto di attrezzature tecnologiche per l'ufficio e manutenzioni ordinarie. La mera genericità delle fatture e l'assenza di ulteriori indicazioni non erano sufficienti a dimostrare la non inerenza o l'inesistenza delle operazioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, del TUIR, già art. 75 del D.P.R. n. 917/1986
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede che il costo sia collegato, anche indirettamente, all'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre ricavi o utili. Non è necessario dimostrare un rapporto immediato tra il singolo costo e uno specifico ricavo: è sufficiente la correlazione con l'attività imprenditoriale complessivamente considerata.
Cassazione civile, sentenze n. 20054 e n. 20055 del 24 settembre 2014
La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che sia correlato in senso ampio all'impresa.
Il requisito dell'inerenza deve essere valutato in senso ampio, considerando se la spesa sia stata sostenuta per lo svolgimento di un'attività potenzialmente produttiva di utili.
Cassazione civile, sentenze n. 6548/2012, n. 12168/2009, n. 16826/2007 e n. 7340/2008
Le pronunce sono richiamate come conferma dell'orientamento secondo cui l'inerenza va riferita all'attività d'impresa nel suo complesso e non necessariamente a uno specifico ricavo.
Massime di principio
- Un costo è fiscalmente inerente anche quando non è direttamente collegato a uno specifico ricavo, purché presenti un collegamento concreto, anche indiretto, con l'attività d'impresa potenzialmente produttiva di utili.
- La regolare registrazione contabile e la presenza di fatture non dimostrano da sole l'inerenza, ma costituiscono elementi documentali che devono essere valutati insieme all'oggetto della spesa e all'attività esercitata.
- Per disconoscere la deducibilità di costi effettivi, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la mancanza di inerenza, l'inesistenza delle operazioni o l'inaffidabilità della documentazione; semplici anomalie formali o presunzioni generiche possono non essere sufficienti.
- La valutazione dell'inerenza deve tenere conto della natura, delle dimensioni e delle esigenze concrete dell'impresa. Spese per merci, attrezzature e manutenzioni ordinarie possono essere deducibili quando risultano coerenti con l'attività svolta e adeguatamente documentate.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare, oltre alle fatture, documentazione ulteriore sull'effettività e sulla finalità delle operazioni, come contratti, ordini, bolle di consegna, pagamenti tracciabili, rapporti con i fornitori e prove dell'utilizzo dei beni o servizi nell'impresa.
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