Sentenza del 26/08/2016 n. 491 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposta unica sui concorsi e sulle scommesse - Definizione di soggetto passivo d'imposta - Centro Trasmissione Dati - E' tale - Imposta sul volume d'affari - Non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, sostenendo di non essere il soggetto passivo d'imposta e, inoltre, che il tributo avesse natura di imposta sul volume d'affari o sulla cifra d'affari. La questione riguardava quindi sia l'individuazione del soggetto obbligato, sia la qualificazione giuridica dell'imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'articolo 3 del d.lgs. n. 504/1998 deve essere interpretato nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, concorsi o scommesse di qualsiasi genere. Pertanto, anche un Centro di Trasmissione Dati può essere soggetto passivo, indipendentemente dal possesso della concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'imposta è dovuta anche per la raccolta a distanza e non è qualificabile come imposta sulla cifra d'affari: si tratta di un'imposta indiretta che colpisce la manifestazione mediata di ricchezza derivante dall'effettuazione delle scommesse. Il relativo onere può essere trasferito economicamente sul consumatore.
Norme richiamate
Articolo 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche per la raccolta del gioco, compresa quella a distanza.
L'imposta si applica alla raccolta di concorsi e scommesse anche quando l'attività è svolta a distanza e anche in assenza della concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, concorsi o scommesse di qualsiasi genere.
La norma individua il soggetto passivo in senso ampio, includendo chi gestisce concretamente la raccolta delle scommesse, anche tramite un Centro di Trasmissione Dati e anche senza concessione amministrativa.
Cassazione n. 5914/2010
La pronuncia è richiamata a conferma dell'interpretazione secondo cui il soggetto passivo è chiunque gestisca la raccolta o l'organizzazione di concorsi e scommesse, per conto proprio o di terzi.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta unica, rileva la gestione effettiva della raccolta delle scommesse e non necessariamente il possesso di una concessione amministrativa.
- Un intermediario o Centro di Trasmissione Dati può essere considerato soggetto passivo se partecipa concretamente alla gestione della raccolta, anche per conto di un operatore terzo.
- L'assenza di concessione non esclude automaticamente l'obbligo tributario: l'imposta può essere dovuta anche per attività di raccolta non autorizzate.
- L'imposta unica sulle scommesse è un'imposta indiretta sulla manifestazione di ricchezza collegata all'effettuazione delle giocate, non un'imposta generale sul volume o sulla cifra d'affari.
- La possibilità di trasferire economicamente l'onere sul giocatore è compatibile con la natura indiretta del tributo e non elimina l'obbligo del soggetto passivo nei confronti dell'erario.
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