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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07946/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per due episodi di furto. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo lamentava vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, senza indicare specifiche ragioni di diritto né dati di fatto idonei a sostenerli.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata oggetto di censura, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di adeguato supporto fattuale e giuridico.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e corredati da puntuali ragioni di diritto e di fatto; censure generiche sono inammissibili.
  • La doglianza sulla motivazione relativa alla responsabilità o al diniego delle attenuanti generiche non supera il vaglio di ammissibilità se si risolve in una mera riproposizione assertiva delle proprie tesi, senza confrontarsi con la decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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