Cassazione Penale, Ordinanza n. 08739/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si tratta di un provvedimento di ufficio reso ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza-documento n. 4556/2024 della Quinta Sezione penale. Il testo indica che, nel corpo del "Ritenuto in fatto", erano stati inseriti per errore alcuni segmenti in carattere maiuscolo, verosimilmente provenienti da una bozza, privi di incidenza sulla motivazione e coerenti solo in apparenza con la decisione. La correzione disposta consiste nella loro eliminazione da specifici paragrafi (§ 3.1, § 3.2, § 3.3, § 3.4 e § 4.3). Il provvedimento richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui sono ammissibili gli interventi correttivi che armonizzano la forma della decisione con il suo contenuto reale e intangibile, poiché incapaci di incidere sulla statuizione già adottata. Non emerge, nel testo fornito, una controversia sostanziale sul merito del reato o sui motivi di un ricorso in senso proprio, ma solo l'esigenza di emendare refusi materiali della sentenza già depositata.
La decisione
La Corte dispone la correzione materiale della sentenza-documento n. 4556/2024, ordinando l'eliminazione delle porzioni testuali indicate e rimettendo gli atti alla cancelleria per le annotazioni sull'originale e per la formazione di una copia attestante, nel frontespizio, che il testo è il risultato delle correzioni degli errori materiali. Il provvedimento non modifica il contenuto decisorio della sentenza, ma ne rettifica soltanto la redazione formale.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali della sentenza della Corte di cassazione quando l'intervento sia meramente formale e non incida sulla decisione sostanziale.
fondamento procedurale del potere di correzione degli errori materiali della sentenza di legittimità.
Massime di principio
- Gli errori materiali contenuti nel testo di una sentenza di cassazione possono essere corretti quando siano evidenti, circoscritti alla mera estrinsecazione formale e non alterino il contenuto decisorio.
- La correzione è ammissibile anche per eliminare porzioni testuali frutto di un'inserzione accidentale da bozza, quando tali inserti non riflettano la motivazione effettivamente adottata dalla Corte.
- Il potere di correzione ex art. 625-bis c.p.p. serve ad armonizzare il testo della decisione con il suo contenuto reale e intangibile, senza introdurre alcuna modifica sostanziale alla statuizione già resa.
Come è indicizzato
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