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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace una vendita immobiliare con cui una società in liquidazione aveva trasferito quattro appartamenti a un'altra società. Nel corso del giudizio era intervenuto il fallimento della venditrice, con subentro del curatore; inoltre il credito era stato ceduto. I giudici di merito avevano accolto la revocatoria e respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ritenendo sufficiente, ai fini dell'interruzione del termine quinquennale ex art. 2903 c.c., il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. La società acquirente ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2903 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, per un'azione introdotta con ricorso, la prescrizione si interrompe non al deposito ma solo con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, cioè quando l'atto diviene conoscibile dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, in caso di azione revocatoria ordinaria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi art. 281-decies c.p.c.), la prescrizione non si interrompe con il solo deposito del ricorso in cancelleria, ma soltanto con la successiva notificazione del ricorso integrato dal decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare l'eventuale operatività della scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario quanto al computo del termine prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 2903 c.c.

    La prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria si interrompe solo con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio, non con il mero deposito del ricorso.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio

    La formula è ritenuta testualmente vincolante e applicabile a ogni rito; esige la notificazione dell'atto introduttivo, quale che sia la forma processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso come norma violata, ma la decisione si fonda essenzialmente sull'interpretazione dell'art. 2943 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di legittimità dedotto dalla ricorrente per violazione di legge.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Rito sommario di cognizione, nel quale l'atto introduttivo è un ricorso da notificare alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 281-decies c.p.c.

    È indicato come disciplina attualmente sostitutiva del rito sommario rilevante per la medesima questione.

  • art. 39, comma 3, c.p.c.

    È evocato a sostegno della tesi del deposito come momento di pendenza del giudizio, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'interruzione della prescrizione.

  • artt. 1334 e 1335 c.c.

    L'atto interruttivo è qualificato come atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti solo quando giunge a conoscenza legale del destinatario.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte valorizza il significato proprio delle parole e la volontà legislativa desumibile dal testo normativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato in Cassazione.

  • art. 89/2001

    È menzionata solo per osservare che eventuali problemi di ragionevole durata del processo attengono semmai alla disciplina dell'equa riparazione, non all'art. 2943 c.c.

  • art. 112, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965

    È richiamato come esempio di illegittimità costituzionale in un diverso ambito, relativo a diritti azionabili solo con ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c., rileva la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non il solo deposito in cancelleria, salvo diversa previsione normativa.
  • La formula "notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio" è testualmente generale e si applica a tutti i riti, anche quando l'azione sia introdotta con ricorso anziché con citazione.
  • Il fatto che il giudizio sia promosso con ricorso non trasforma il deposito dell'atto in evento sufficiente a interrompere la prescrizione, se la legge collega espressamente l'effetto alla notificazione.
  • Quando il diritto può essere fatto valere anche con atto di citazione, l'eventuale rischio che i tempi dell'ufficio incidano sulla prescrizione può essere evitato scegliendo il rito che consente la notificazione dell'atto introduttivo.
  • La scissione degli effetti della notificazione può assumere rilievo anche per gli effetti sostanziali dell'atto processuale, quando il diritto può essere esercitato solo tramite un atto processuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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