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Ordinanza

Ordinanza n. 4750/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto datato 8 maggio 2025 di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 4 aprile 2024, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23, del 8 maggio 2025; 2) del decreto datato 9 aprile 2025 di pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 4 aprile 2024, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17, del 9 aprile 2025; 3) ove occorra, del decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 4 aprile 2024, pubblicato in pari data nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno –supplemento straordinario n. 1/11, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c-ter), con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera c-bis), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 4) della scheda di valutazione dei titoli relativa al concorso in oggetto, pubblicato in data 5 marzo 2025 sul portale concorsi, area riservata, all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, dalla quale risulta l’attribuzione al candidato sovrintendente capo Umberto Messina [PERID 100384] del complessivo punteggio pari a 17.183 da parte della Commissione esaminatrice, in occasione della seduta del 28.01.2025, verbale n. 64; 5) del medesimo verbale n. 64; 6) di ogni altro atto o provvedimento della procedura concorsuale, per quanto occorrer possa; 7) di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; 8) di ogni provvedimento, atto o verbale che abbia determinato o concorso a determinare il giudizio di esclusione formulato nei confronti del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 gennaio 2026: del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n° 1/46 del 27 ottobre 2025; nonché per la condanna dell'amministrazione intimata ad ammettere il ricorrente, sovrintendente capo Umberto Messina, alle successive prove e fasi del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024; ad inserire il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso medesimo; a dichiarare il ricorrente vincitore del concorso di cui è causa; ad ammettere il ricorrente al corso di formazione previsto dal bando del concorso di cui è causa e ad ogni successiva fase di formazione e immissione in ruolo o di servizio.

Giustizia amministrativa202507317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, successivamente rettificata, di un concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché gli atti di valutazione dei titoli e di esclusione del candidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di indizione e, soprattutto, i decreti di pubblicazione e rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli destinato alla copertura di 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato. Ha inoltre contestato la scheda di valutazione dei titoli e il verbale della Commissione esaminatrice dai quali risultava l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 17,183, nonché ogni atto determinativo della sua esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di parziale rettifica della graduatoria pubblicato il 27 ottobre 2025. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’ammissione alle successive prove e fasi concorsuali, l’inserimento nella graduatoria finale, la dichiarazione di vincitore e l’ammissione al corso di formazione e alle successive fasi di formazione e immissione in ruolo o in servizio. Dal testo dell’ordinanza non emergono le specifiche censure dedotte nel merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso le censure di merito né le domande di ammissione, inserimento in graduatoria o dichiarazione di vincitore. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio anche con riferimento ai motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria della procedura, come rettificata con il provvedimento del 23 ottobre 2025 e pubblicata il 27 ottobre 2025, comprendendo vincitori e idonei. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale. Ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza per eseguire l’incombente, e l’ulteriore termine perentorio di dieci giorni dal completamento delle formalità per depositare la relativa documentazione. Ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 6 novembre 2026.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione giuridica di una pluralità di soggetti collocati nella graduatoria della procedura concorsuale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei interessati, anche con riferimento ai motivi aggiunti che impugnano una successiva rettifica della graduatoria.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli estremi della decisione e dell’indicazione nominativa dei soggetti collocati nella graduatoria finale.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio può prevedere termini perentori distinti: uno per l’esecuzione delle formalità di pubblicazione e uno successivo per il deposito della documentazione attestante il loro adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

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