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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08802/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (aver "accompagnato abitualmente a soggetti pregiudicati") contestando la motivazione: la difesa sosteneva che la contestazione riguardava un unico episodio datato 06/04/2021 che, per definizione, non può fondare l'abitualità richiesta dalla norma; inoltre denunciava violazione del diritto di difesa perché la Corte avrebbe fatto riferimento, nella motivazione, ad altri episodi non formalmente contestati, emergenti solo nelle deposizioni e negli atti, senza che il ricorrente ne fosse stato adeguatamente informato. Si aggiungeva la censura sulla prescrizione delle condotte anteriori all'aggravamento della misura (novembre 2019).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio che il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede pluralità e stabilità di contatti (abitualità) e che, trattandosi di reato di condotta abituale, il momento di consumazione è l'ultimo atto antigiuridico; pertanto il termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio (qui il 06/04/2021). Ha inoltre ritenuto legittimo il riferimento, da parte dei giudici di merito, ad altri incontri documentati nel fascicolo e nelle deposizioni, non configurando ciò una immutazione del fatto idonea a ledere il diritto di difesa, atteso che l'imputato aveva avuto conoscenza degli atti e potuto difendersi. Di conseguenza è stata confermata la condanna per il capo 2 (abitualità di frequentazione) con pena fissata in anni 1 e mesi 8 dalla Corte d'appello; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Reato che punisce la violazione della prescrizione concernente l'obbligo di non "associarsi abitualmente" a persone pregiudicate; richiede pluralità e stabilità di contatti (abitualità/serialità). Il momento di consumazione coincide con l'ultimo atto antigiuridico, da cui decorre la prescrizione.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza"

    La prescrizione della misura di prevenzione vieta frequentazioni abituali con persone pregiudicate; la sua violazione integra il reato disciplinato dall'art. 75 quando sussiste abitualità.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il principio di correlazione tra accusa e difesa; secondo la Corte, tale principio non è violato quando l'imputato ha avuto conoscenza sufficiente degli atti del fascicolo per difendersi efficacemente.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un processo equo; la Corte ha valutato la conformità alle garanzie difensive richiamando la giurisprudenza CEDU in tema di informazione dell'imputato sui fatti contestati.

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 6, par. 4 (interpretazione UE)

    Rilevata giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull'obbligo di informare tempestivamente l'imputato circa la possibile riqualificazione dei fatti; la Corte ha richiamato la necessità di garantire che l'imputato sia posto in condizione di difendersi.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di 'immutazione del fatto': la trasformazione rilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 521, è quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione; cambiamenti di dettaglio non implicano automatica applicazione delle garanzie previste dall'art. 521 se l'imputato ha potuto conoscenza e difesa.

Massime di principio

  • Per i reati che richiedono abitualità (es. art. 75 d.lgs. 159/2011) la consumazione si identifica con l'ultimo atto della serie: la prescrizione decorre dall'ultima condotta rilevante.
  • Una contestazione formalmente ancorata a una singola data può comunque comprendere una pluralità di episodi se il capo di imputazione e il contenuto del fascicolo consentono all'imputato di conoscere i fatti e di difendersi; in tal caso non si configura violazione del diritto di difesa.
  • L'immutazione del fatto che determina obblighi informativi speciali (art. 521 c.p.p.) è solo quella che modifica radicalmente gli elementi essenziali dell'addebito (fatto tipico, nesso causale, elemento psicologico); differenze di dettaglio o specificazioni non sono sufficienti a configurare immutazione.
  • Per contestare l'abitualità in giudizio è necessario dimostrare che gli episodi sono plurimi e stabili: singoli, sporadici o episodici contatti non sono idonei a integrare il reato.
  • Se nuovi episodi emergono durante il dibattimento, è necessario verificarne l'intelligibilità e la conoscibilità da parte dell'imputato nel fascicolo; se gli atti sono chiari e disponibili, il richiamo a tali atti non lede il diritto di difesa.
  • Quando la misura di prevenzione viene aggravata (es. con obbligo di soggiorno), rilevano per il reato le condotte che si collocano temporalmente dopo l'aggravamento in quanto possono costituire parte della serie idonea a integrare l'abitualità.

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